ACQUE MINERALI PAGHINO!

Produzione enorme in Italia -La Corte Costituzionale dà torto ai produttori - L'avvio della questione - Le ragioni dei produttori - La Corte ha stabilito... - Le acque - 300 acque ma due terzi del mercato



Dopo la recentissima sentenza della Corte Costituzionale la rivendicazione di un introito ben maggiore, rispetto a quello ridicolo in vigore, introito però da dividersi equamente tra Milano e zone di produzione COME LA NOSTRA


PRODUZIONE
ENORME IN ITALIA

Produzione enorme di acque minerali in Italia e consumi alle stelle.

Dai 9 miliardi e 150 milioni di litri del 1999 siamo saliti ai 9 e mezzo del 2000.

Il consumo pro-capite è aumentato dai 155 litri del 1999 ai 160 litri del 2000.

L'acqua però, per le aziende produttrici, praticamente è quasi gratis. Con tutta la produzione che c'è in Lombardia pagano meno di 300 milioni. In Puglia addirittura meno di un milione. Questo perché la legge mineraria 1443/1927 prevede solo un canone di concessione determinato sulla base del criterio della superficie del giacimento acquifero. 

LA QUESTIONE E' IMPORTANTE NON SOLO IN TERMINI GENERALI MA PARTICOLARMENTE PER LE ZONE DI PRODUZIONE, COME LA NOSTRA, CHE HANNO QUALCOSA DA DIRE, come si vedrà più avanti.

La Regione Lombardia ha detto basta a questo sistema stabilendo a carico dei produttori un importo proporzionale all'acqua imbottigliata.

Ricorsi al TAR. Il TAR gira la patata bollente alla Corte Costituzionale.


LA CORTE COSTITUZIONALE DA' TORTO AI PRODUTTORI

La Corte Costituzionale si è pronunciata, Presidente Santosuosso e redattore: Mezzanotte, il 7 marzo con pubblicazione sulla G.U. del 21.3.2001 (Sentenza n. 65 - 16.3.2001) riconoscendo la legittimità costituzionale della Legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44, art. 22, come modificato dall'art. 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1. relativa ad Acque minerali e termali. 

La querelle verteva su "Concessione - Disciplina regionale - Obbligo per il concessionario di corrispondere alla Regione un diritto proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata, in quanto era stato prospettato un contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale in materia".


L'AVVIO DELLA QUESTIONE

Il TAR della Lombardia, con ordinanza in data 26 gennaio 1999, aveva infatti sollevato questione di legittimità costituzionale per la parte in cui la legge stabilisce una indennità accessoria per lo sfruttamento in concessione di acque minerali in funzione dell'acqua imbottigliata.


LE RAGIONI DEI PRODUTTORI

Nel giudizio principale, la Federazione delle industrie delle acque minerali e alcune industrie alla stessa associate hanno proposto ricorso contro una deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia, adottata in base alla norma impugnata, che definisce gli ammontari e le modalità per la corresponsione dell'ulteriore importo indennitario da versarsi alla Regione in aggiunta al già esistente canone concessorio per lo sfruttamento dei giacimenti acquiferi.

Si sosteneva che la normativa statale non consentirebbe alle Regioni di aggiungere al canone di concessione, determinato sulla base del criterio della superficie del giacimento acquifero, (legge mineraria 1443/1927), ulteriori oneri a carico del concessionario. Non solo ma si sosteneva anche che introdurre siffatte misure non sarebbe in linea con la retta applicazione dei principi di libera concorrenza e di circolazione dei beni e delle merci vigenti in Europa. 

I ricorrenti hanno sostenuto l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione degli oneri da porre a carico del concessionario, della utilità economica da questi ricavata con lo sfruttamento del giacimento. L'appartenenza di beni pubblici al demanio o al patrimonio indisponibile li renderebbe infatti inidonei

ad essere oggetto di commercio, e li farebbe suscettibili di sfruttamento economico solo attraverso concessioni all'industria privata, capaci di generare per l'ente pubblico entrate di natura pubblicistica (tasse di concessione), ma non ricavi imputabili ad una sorta di loro "vendita".

LE RAGIONI DELLA REGIONE

La Regione sosteneva invece che il principio fondamentale della legislazione statale non sarebbe, come invece ritenuto dal remittente, la parametrazione del canone alla superficie da sfruttare, ma la necessaria riscossione di un diritto commisurato al beneficio ricavabile dal concessionario. 

Secondo la Regione il principio fondamentale della materia sarebbe la parametrazione del diritto sul beneficio ricavabile dal concessionario. 


LA CORTE HA STABILITO…

La Corte ha stabilito che nella materia delle acque minerali e termali il principio fondamentale, che funge da limite alla potestà legislativa concorrente della Regione, deve essere colto ad un livello di maggiore astrattezza rispetto alla regola positivamente stabilita nella precedente legislazione nazionale in riferimento ai beni minerari in genere, tenuto anche conto delle intrinseche peculiarità delle coltivazioni di acque minerali, per le quali il solo criterio superficiario può in concreto risultare sproporzionato per difetto rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica. Ad una non estesa superficie assentita in concessione può corrispondere infatti un bacino imbrifero di grandi dimensioni, e,viceversa, una grande estensione territoriale può offrire risorse sorgive in quantità modesta. Ne consegue che il canone di proporzionalità alla superficie da coltivare, di cui parla l'art. 25, deve essere considerato nulla più che una norma nella quale si concretizza, senza che in essa se ne esaurisca il contenuto, il principio di più ampia potenzialità qualificatori a da assumere, questo sì, come fondamentale di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.


LE ACQUE

Sono considerate acque minerali naturali le acque che avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute. 

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligominerali e/o altri costituenti e per i loro effetti. Le loro caratteristiche devono essere valutate sul piano organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico; microbiologico;farmacologico, clinico e fisiologico (D.L. 25.1.1992, art. 1).

Per essere commercializzata un'acqua minerale deve ottenere il riconoscimento. 

La domanda deve essere indirizzata al Ministero della Sanità e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale compresa la denominazione della sorgente, la località dove sgorga, la denominazione attribuita all'acqua, l'eventuale designazione commerciale e l'eventuale trattamento dell'acqua. 

Il riconoscimento deve essere richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti (D.L. 25.1.1992, art. 3). Il decreto di riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee (D.L. 25.1.1992, art. 4). L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta è subordinata all'autorizzazione regionale. 

Anche il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed una copia viene trasmessa al Ministero della Sanità (D.L. 25.1.1992, art. 5 - per le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione si veda l'art. 6, il quale fra l'altro fa salvo il potere del Ministero della Sanità di emanare direttive generali riguardanti la materia). 

UNA QUANTITA' ENORME: PRIMATO MONDIALE

Come precisato all'inizio dai nove miliardi e 150 milioni di litri del 1999 siamo saliti ai nove miliardi e mezzo, (di cui 900 milioni esportati), del 2000 mentre il consumo pro-capite è aumentato dai 155 litri del 1999 ai 160 litri del 2000. Per curiosità il 70% è di acqua naturale, e il 30% di gassata e la confezione più venduta è quella da 1,5 litri.

Il fatturato è salito dai 5000 miliardi del 1999 ai 5500 del 2000


300 ACQUE MA DUE TERZI DEL MERCATO DI SOLE OTTO AZIENDE

Pur essendo quasi 300 le acque commercializzate, circa due terzi del mercato è in mano a otto grandi aziende che spingono i loro prodotti con consistenti campagne pubblicitarie e che, potendo contare su una distribuzione nazionale grazie soprattutto al canale dei supermercati, sono di fatto egemoni.Significativa è anche la presenza di capitali stranieri che controllano il mercato italiano: Nestlè (11 marche), Gerolsteiner (6), Danone (4).


LE ACQUE LOMBARDE

In Lombardia troviamo le seguenti acque minerali: Bracca: è un'acqua mineralizzata solfato bicarbonato alcalino terrosa conosciuta da oltre un secolo. Sorgenti a 400 metri. S.Pellegrino: è un'acqua mineralizzata con caratteristiche specifiche di funzionalità della cistifellea; utile per intestino e fegato. Sorgenti a 358 metri. Flavia: è un'oligominerale indicata per diete povere di sodio. Sorgenti a 400 metri Boario: è un'acqua medio-minerale dalla tradizione centenaria.Stimola i processi digestivi, aiuta la funzionalità epatica e la diuresi. Sorgenti a 217 metri. Fonte S.Antonio: è un'oligominerale con scarsa presenza di sodio, quindi consigliabile in caso di ipertensione. Sorgenti a 313 metri. Frisia: è un'oligominerale indicata per diete povere di sodio.Ha effetti diuretici e facilita l'eliminazione dell'acido urico. Riporta la data di imbottigliamento. Sorgenti a 435 metri. Levissima: è un'oligominerale con basso tenore di sodio.Favorisce le funzioni renali e la diuresi. Sorgenti a 1848 metri.

QUALI LE ACQUE MINERALI

Sono considerate acque minerali naturali le acque che avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute. 

Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligominerali e/o altri costituenti e per i loro effetti. Le loro caratteristiche devono essere valutate sul piano organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico; microbiologico; farmacologico, clinico e fisiologico (D.L. 25.1.1992, art. 1).


COME UN'ACQUA DIVENTA "MINERALE" PER IL COMMERCIO

Per essere commercializzata un'acqua minerale deve ottenere il riconoscimento. 

La domanda deve essere indirizzata al Ministero della Sanità e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale compresa la denominazione della sorgente, la località dove sgorga, la denominazione attribuita all'acqua, l'eventuale designazione commerciale e l'eventuale trattamento dell'acqua. 

Il riconoscimento deve essere richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti (D.L. 25.1.1992, art. 3). Il decreto di riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee (D.L. 25.1.1992, art. 4). L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta è subordinata all'autorizzazione regionale. 

Anche il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed una copia viene trasmessa al Ministero della Sanità (D.L. 25.1.1992, art. 5 - per le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione si veda l'art. 6, il quale fra l'altro fa salvo il potere del Ministero della Sanità di emanare direttive generali riguardanti la materia). 

ORA ARRIVERANNO ANCHE LE ACQUE DA TAVOLA

Ora arriveranno anche le acque da tavola, non minerali ma imbottigliate anche loro.

Non è escluso che, vista la "qualità Valtellina" qualcuno ci pensi. Del resto in un passato recente era a buon punto l'iniziativa di imbottigliare le acque della Valmadre e in zona Dubino.


CONCLUSIONI

Conclusioni, anzi una sola: La Corte Costituzionale ha dato ragione alla nostra Regione.

La Regione potrà far pagare un tot a litro imbottigliato e quindi incassarlo.

Una parte di questi soldi DEBBONO ANDARE ALLE ZONE DI PRODUZIONE (Comuni e Province interessate).

Diciamo 5 lire al litro, che inciderebbero per circa l'1% sul fatturato complessivo.

5 LIRE SACROSANTE.

GdS

                       




                                            



                                             

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