Boschi a rischio incendi. Il da farsi e il non da farsi
Decretato lo stato di alto rischio di incendio boschivo a partire da domani giovedi 31 dicembre 2015 per cui ecco cosa è stato disposto:
1. Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008.
2. Nell'arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri e assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
3. Per lfindividuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.2 gperiodi a rischio di incendio boschivoh e 3.3 gdivieti, prescrizioni e sanzionih del Piano regionale delle attivita di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014 . 2016.
4. Le Autorita Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinchè nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.
5. Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato.
6. Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a comunicare tempestivamente l'attivazione del periodo di alto rischio a tutti i Comuni di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative piu idonee per rendere pubblica tale indicazione attraverso i mezzi di informazione.
7. Devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinchè possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
Il Direttore Generale FABRIZIO CRISTALLI