IL PROGETTO DI LEGGE: “ISTITUZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA MORELLI DI SONDALO”
Art. 1 (Istituzione di Azienda ospedaliera)
1. Nella Provincia di Sondrio è istituita l’Azienda ospedaliera (AO) Morelli di Sondalo ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).
2. Il direttore generale competente in materia di sanità adotta le determinazioni per l’ assegnazione del personale, in base alla sua collocazione all’entrata in vigore della presente legge, e per il trasferimento del patrimonio, delle posizioni attive e passive e dei relativi rapporti giuridici ed economici, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della l.r. 31/1997, e gli altri atti attuativi della presente legge.
Art. 2 (Ambiti territoriali)
1. In relazione alle esigenze di salute degli utenti, al fine dell’esercizio dell’attività ospedaliera di base e di medicina specialistica, dell’organizzazione e della gestione dei servizi sul territorio e dell’attribuzione dei rispettivi patrimoni immobiliari, i territori di competenza sono per l’AO della Valtellina e della Valchiavenna quelli corrispondenti alle Comunità montane di Sondrio, Morbegno e Chiavenna, per l’AO Morelli di Sondalo quelli corrispondenti alle Comunità montane di Tirano e Bormio.
2. Afferiscono all’AO della Valtellina e della Valchiavenna i presidi ospedalieri di Sondrio, Morbegno e Chiavenna e i presidi specialistici ambulatoriali sul territorio di competenza.
3. Afferiscono all’AO Morelli di Sondalo il presidio ospedaliero di Sondalo e i presidi specialistici ambulatoriali sul territorio di competenza.
4. Restano attribuite all’Azienda sanitaria locale di Sondrio le funzioni di assistenza sul territorio previste dalla legislazione vigente.
Art. 3 (Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna)
1. L’AO della Valtellina e della Valchiavenna, anche in considerazione della specificità del territorio montano, assicura che i presidi ospedalieri di Morbegno e di Chiavenna garantiscano i servizi di pronto soccorso, con risposte adeguate alle prime esigenze traumatologiche, ostetriche, cardiologiche, laboratorio e centro prelievi, servizio di dialisi, adeguata e attrezzata radiologia, ambulatori polispecialistici, area medica con posti letto di degenza e servizi annessi di cardiologia e pediatria.
Art. 4 (Azienda ospedaliera Morelli di Sondalo)
1. L’AO Morelli di Sondalo, oltre alle funzioni relative al territorio di competenza, costituisce uno dei punti di riferimento regionale nei settori delle riabilitazioni e delle cure alle malattie polmonari e cardiache, anche attraverso le specialità di chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neurochirurgia, cardiologia, unità coronarica e rianimazione, pneumologia, oncologia, ematologia, unità spinale, servizio urgenze ed emergenze mediche con elisoccorso, istituto di neuroscienze, laboratori di ricerca scientifica e laboratori protesici.
Art. 5 (Riconoscimento dell’AO Morelli di Sondalo quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico)
1. Entro novanta giorni dalla richiesta inoltrata dall’AO Morelli di Sondalo, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), la Regione, previo esito positivo della verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 14, inoltra al Ministero della salute la domanda per ottenere il riconoscimento che qualifica l’ospedale di Sondalo quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la Regione predispone un piano di investimenti per l’adeguamento della struttura e di progetti, con relativi finanziamenti, che prevedano percorsi di ricerca e di integrazione con istituti universitari, scientifici e di ricerca e l’individuazione di specialità innovative da allocare nella struttura.
3. Entro sessanta giorni dal decreto di riconoscimento dell’AO Morelli di Sondalo come IRCCS, la Giunta regionale disciplina, di intesa con i Ministri competenti, i rapporti dell’IRCCS con il territorio e con il mondo universitario.
Art. 6 (Norma finanziaria)
1. Alle spese previste dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti sulla unità previsionale di base………………
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.