Piste di sci e aree innevate. Cosa è permesso e cosa no
Si rende noto che a seguito del parere espresso ieri da un Ufficio della Regione Lombardia in ordine alla problematica concernente l’utilizzo delle piste da sci ad impianti di risalita chiusi, il Prefetto ha provveduto a trasmettere già nella serata di ieri il predetto parere agli Organi di Governo centrale per una più completa conoscenza dei vari argomenti che vengono rappresentati da più parti sul tema, rappresentando nuovamente l’urgenza di ricevere utili indicazioni in proposito.
Analogamente aveva fatto con riguardo alle articolate osservazioni dei Sindaci di Livigno, Aprica e Valdisotto.
Il Prefetto ha precisato, tuttavia, che sussistono significative differenze tra “pista da sci” ed “area innevata”, in quanto la prima è un'area in concessione – con neve battuta – gestita da un privato o da una società che ne è responsabile ai fini della vigilanza e della sicurezza ed è sottoposta a collaudi prima dell’apertura al pubblico. Le piste, ancora, sono soggette a particolari norme di comportamento e possono essere utilizzate solo se aperte, in quanto per la loro conformazione si prestano ad essere percorse a velocità sostenuta.
Le “aree innevate”, invece, sono frequentate da amatori della montagna che sono obbligati, in base alla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso (pala, ARVA e sondino).
In considerazione del fatto che gli impianti di risalita sono chiusi, non è possibile garantire la conformità delle piste da sci rispetto all’omologazione e non sono operativi i dispositivi di vigilanza, assistenza e soccorso.
Sono state prospettate le seguenti criticità qualora l'interpretazione della norma dovesse consentire l'utilizzo amatoriale delle piste da sci, ancorché chiuse.
Ed invero:
1. Profili di responsabilità in caso di incidenti.
Le piste vengono equipaggiate con artefatti i quali però, considerato il mancato avvio della stagione sciistica, non sono stati definitivamente predisposti e non vengono vigilati; pertanto chiunque potrebbe rimuovere ad esempio una rete di protezione determinando un serio pericolo per l'incolumità di sciatori che dovessero sopraggiungere. Sebbene l'area sia da considerarsi ancora in concessione, da un lato appare illogico imputare una qualsiasi responsabilità al gestore, dall’altro appare indefinito e giuridicamente non sostenibile attribuire la responsabilità al singolo utente.
2. Una pista chiusa non è più sicura di un’area innevata.
La considerazione che una pista chiusa sia un'area più sicura rispetto ad un'area innevata dove svolgere sport amatoriale appare generica perché non tiene conto del fatto che una pista da sci è battuta e si presta a velocità considerevoli. Per evitare incidenti e garantire la sicurezza collettiva, in costanza di stagione sciistica, vigono precise norme di comportamento, fatte rispettare attraverso vigilanza preventiva e sanzioni repressive e vengono predisposti dai gestori dispositivi di sicurezza come ad esempio le reti di contenimento.
L’assenza di vigilanza di fatto determina situazioni di pericolo poiché le piste non sono messe in sicurezza e sarebbero frequentate indistintamente e contestualmente da sciatori, sci alpinisti, motoslitte, slittini, etc., fruitori con esigenze e capacità profondamente diverse.
3. Equiparazione delle piste da sci ad aree innevate.
Se la pista da sci è da considerarsi area innevata, allora ogni fruitore è soggetto alla predetta legge regionale n. 26/2014 e pertanto obbligato a portare al seguito i dispositivi di autosoccorso.
Per completezza di informazione, si soggiunge che da approfondimenti in merito è emerso come già in passato alcuni gestori delle aree sciistiche avevano paventato il rischio per la sicurezza delle persone derivante dall’utilizzo indiscriminato delle piste da sci chiuse al pubblico.
In particolare, uno di essi aveva evidenziato quanto segue:
<< La legge 24 dicembre 2023, n. 363 recante “ Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, prevede quanto segue:
Art. 2
Aree sciabili attrezzate
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
Art. 3
Obblighi dei gestori
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.
Sebbene l’art. 1, comma 10 del D.P.C.M. del 3 dicembre preveda alla lett. oo) “sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici” risulta di tutta evidenza che la lettura coordinata e sistematica di tale recente norma con la legge n. 363 estenda la chiusura anche alle piste in quanto vengono a mancare le condizioni per garantire la sicurezza dell’area sciabile >>.
Il Prefetto ha, pertanto, rinnovato la richiesta al Governo di ricevere con urgenza utili indicazioni in ordine a quanto rappresentato, al fine di consentirgli di assolvere correttamente le funzioni di esecuzione e monitoraggio di cui all’art. 13 del D.P.C.M 14 gennaio 2021.
A tal riguardo ha chiesto di precisare – in occasione della trattazione del tema dell’apertura e/o del rinvio dell’apertura “degli impianti nei comprensori sciistici” all’interno del D.P.C.M. che sarà emanato alla scadenza del vigente D.P.C.M. 14 gennaio 2021 – se il termine “impianti” si riferisca agli “impianti di risalita” o a “impianti di risalita e piste da sci”.
Sondrio, 20 febbraio 2021