09 11 10 ANCORA SUL CROCEFISSO: 4) LA CAVALCATA PER TRIBUNALI DI QUELLA SIGNORA FINLANDESE CON L'IDIOSINCRASIA VERSO LA CROCE. IN ITALIA PERO', NON NEL SUO PAESE CHE PURE CE LA SFOGGIA GRANDE, GRANDE, ADDIRITTURA SULLA SUA BANDIERA

Riceviamo e pubblichiamo questa interessante ricostruzione del "dalli al Crocefisso" di cui si è resa interprete questa finlandese (evitando accuratamente di fare la sua battaglia a casa sua. Là, in un Paese dove - dati ufficiali - ci sono luterani 80,4%, atei e agnostici 16,9%, ortodossi 1,1%, praticanti altre religioni 1,3%, lei si è ben guardata di contestare quella croce che addirittura compare, enorme, sulla bandiera. In Italia ha trovato l'amore, si è sposata un medico padovano che evidentemente l'ha, si fa per dire, stregata convincendola a seguire sul suo intrepido cammino di aderente all' Unione atei e agnostici raziona¬listi.

Vediamo il glorioso percorso seguito dalla signora Soile Lauti, venuta dal freddo e freddissima, anzi gelida, nei confronti di Quello là di cui lei evidentemente non ha capito niente, lei che in croce per fare del bene agli altri si guarderebbe bene dall'andarci. Lei che si ritiene discriminata mentre è lei (con marito e compagnia bella, bella si fa per dire…) che discrimina.

La cavalcata per Tribunali

La vicenda relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche - sulla quale è arrivato oggi il no all'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo - risale al 2002 ed ha avuto un lungo iter giudiziario.

IL FATTO - Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, ed in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.

IL RICORSO - La decisione del Consiglio di Istituto viene impugnata dalla madre delle due alunne davanti al Tar per il Veneto. Nel ricorso si sostiene che la decisione del Consiglio di Istituto sarebbe stata presa in violazione del principio di laicità dello Stato, che impedirebbe l'esposizione del crocifisso e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, perché violerebbe la «parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose».

LA POSIZIONE DEL MINISTERO - Il Ministero dell'Istruzione, costituitosi nel giudizio, sottolinea che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da disposizioni regolamentari contenute in due regi decreti: uno del 1924, n.965; l'altro del 1928, n. 1297. Tali norme, per quanto lontane nel tempo, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere reso dal Consiglio di Stato (n. 63/88).

LA PRIMA DECISIONE DEL TAR, ATTI ALLA CONSULTA - Il Tar compie un approfondito esame delle norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso a scuola e conclude che esse sono tuttora in vigore. Estende, tuttavia, l'esame alla valutazione di altri profili della vicenda e rimette gli atti alla Corte costituzionale. La norma che prescrive l'obbligo di esposizione del crocifisso - scrivono i giudici - sembra delineare «una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio», che apparirebbe in contrasto con il principio di laicità dello Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE, RICORSO INAMMISSIBILE - La consulta dichiara inammissibile il ricorso: le norme sull'esposizione del crocifisso a scuola sono «norme regolamentari», prive «di forza di legge» e su di esse «non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo» della Corte. Gli atti tornano al Tar per la decisione sul ricorso.

SECONDA DECISIONE TAR, CROCE NON CONTRASTA CON LAICITÀ - Il crocifisso, «inteso come simbolo di una particolare storia, cultura ed identità nazionale (...), oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità (...), può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano». Si conclude con queste parole la sentenza (n.1110 del 22 marzo 2005) con la quale il Tar rigetta il ricorso della madre della due alunne di Abano Terme

IL CONSIGLIO DI STATO, CROCIFISSO HA FUNZIONE EDUCATIVA - Il Consiglio di Stato chiude la parte italiana della vicenda, con il rigetto definitivo del ricorso della madre delle due alunne. Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha «una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni»; non è né una «suppellettile», né solo «un oggetto di culto», ma un simbolo «idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili» - tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione - che hanno un'origine religiosa, ma «che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato».

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