09 11 10 ANCORA SUL CROCEFISSO. 2) IL CROCEFISSO SIMBOLO LAICO DELL'ELEVATO FONDAMENTO DEI VALORI CIVILI. ESEMPLARE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Questa finlandese, Soile Lauti, venuta in Italia perché non fa levare la croce dalla bandiera del suo Paese visto l'idiosincrasia che dimostra per 'il povero Cristo'?

Una signora finlandese, Soile Lauti, dimenticando che quando si é ospiti ci si uniforma alle regole locali, insofferente della presenza del crocifisso nella Scuola Media di Abano Terme dove andavano i suoi figli ha preso la carta bollata e ha posto il problema che così tanto la angosciava sul terreno giuridico. Il TAR del Veneto prima di darle torto aveva posto una questione di legittimità costituzionale. La Consulta aveva però ritenuto inammissibile la questione per cui questa dal TAR era passata al Consiglio di Stato. Questo (sesta sezione), con una sentenza esemplare, l'ha totalmente delusa stabilendo in una ventina di pagine che il Crocifisso doveva restare al suo posto. E la legittimità viene non, si noti, per ragioni in qualche modo, diretto o indiretto, legate alla religione ma "in quanto «è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili".

La sentenza (da Filodiritto)

I Giudici del Consiglio di Stato si soffermano sulle diverse accezioni del principio di laicità, a seconda dell'ordinamento in considerazione: "non v'è dubbio che in un modo vada inteso ed opera quel principio nell'ordinamento inglese, laico, benché strettamente avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell'ordinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell'autonomia organizzativa delle confessioni (lois Combes) e della libera espressione individuale della fede religiosa (legge sull'ostensione dei simboli religiosi); in altro modo ancora nell'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, nel quale la pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un'esplicita attestazione di fede religiosa contenuta nella carta moneta - in God we trust -, al largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle strutture confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell'orizzonte liberal privatistico tipico della società americana); in altro modo, infine, nell'ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, 2° co.), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20). Dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose (art. 7, 2° co., e art. 8, 3° co.)".

Tutto ciò per concludere che: "la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima "civiltà", è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione (in modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato risorgimentale, ove, nonostante la confessionalità di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non potrebbero aversi)".

E ancora: "È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un "simbolo religioso", in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana. In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni".

Ed ecco il cardine della pronuncia: "in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano".

In conclusione: "si deve pensare al crocifisso come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo".

(Consiglio di Stato - Sezione Sesta Giurisdizionale, Sentenza 13 febbraio 2006, n.556).

Laicità dello Stato o anticlericalismo?

Chi si appella alla "laicità dello Stato", per il Crocifisso come per altre cose, spesso e volentieri lo fa in una posizione laicista e, tanti, sostanzialmente anticlericale.

Laicità dello Stato vuol dire porre tutti sullo stesso piano, prescindendo dalle convinzioni personali. E' vero che un tempo sullo stesso piano tutti non c'erano affatto, ma é anche vero che non solo queste discriminazioni sono cadute ma si ha l'impressione che ne siano state create, o siano in fieri, altre di segno opposto.

E' anche vero poi che minoranze rumorose sanno farsi valere a spese di maggioranze silenziose. C'é voluto il recente Referendum per dimostrare che il Paese non é quello ipotizzato da un largo schieramento, di base intellettual-borghese, E questo vede in prima linea tanti timorosi cattolici, compresi molti con abito talare, che hanno dimenticato quello che una volta insegnavano: il rispetto umano. Rispetto umano come timore di professare le proprie idee, di difenderle, di sostenerle. Diciamo pure una parola forte, che nella sostanza riflette la realtà: mansuetudine apparente, ma nella vera sostanza una forma di viltà.

E questo, ovviamente, non per guerre di religione o per la salita sulle mura per faziosi arroccamenti, bensì per la tutela di valori che poi, guarda caso, sono tali da rappresentare la massima tutela per tutti, amici ed avversari (non nemici, termine che tali valori escludono).

a.f.

QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU 'LA GAZZETTA DI SONDRIO', NUMERO DEL 20.2.2006. PASSATI 3 ANNI E NOVE MESI MENO DIECI GIORNI SEMBRA ATTUALE. SIGNIFICATIVO. PERTANTO UTILISSIMO RIPROPORLO, TAL QUALE.

a.f.
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