RACCOLTA DEI FUNGHI NEL MANDAMENTO DI SONDRIO: LE NORME

I residenti nei Comuni della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, o proprietari di fondo o di immobile situato in un comune della stessa, sono autorizzati ad effettuare la raccolta dei funghi nel territorio del comune ove risiedono, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, senza bisogno di alcun permesso, ma con un documento di riconoscimento atto a dimostrare la residenza nel comune stesso. Per proprietario si intende l'intestatario, il coniuge e i parenti in l° grado dello stesso. Per i residenti sul territorio della Comunità Montana di Sondrio, che volessero effettuare la raccolta in un comune diverso da quello di residenza l’Ente e i comuni facenti parte del mandamento, oltre a eventuali punti vendita, autorizzati dai comuni stessi, rilasceranno un permesso per la raccolta, sotto forma dì tesserino nominativo con le conseguenti caratteristiche: una validità temporale per la stagione di raccolta 2006 dal 1 aprile al 31 ottobre (€15,00 – colore verde) o giornaliera (€2,50 – colore bianco). Per i residenti al di fuori del mandamento sarà rilasciata una tessera nominativa con una validità temporale per la stagione di raccolta 2006 dal 1 aprile al 31 ottobre (€51,00 – colore giallo) o giornaliera (€5,00 – colore azzurro). Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento dell'importo, per l'acquisto del permesso per la raccolta dei funghi, tramite versamento su c/c postale n. 10286235 intestato alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio con specificata la causale del versamento e il periodo di validità del permesso. Nel caso di eventuali controlli è necessario esibire copia della matrice o del tagliando comprovante l'avvenuto pagamento. Il presente regolamento non si applica a coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, che sono pertanto autorizzati alla raccolta senza alcun tesserino. La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio è autorizzata, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e dalla L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

Daniela Castelli

Daniela Castelli
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