La nuova, rivoluzionaria, legge urbanistica

Dopo 30 anni alcune norme, e dopo 63 altre, vanno in soffita

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia,
1° supplemento ordinario, di

mercoledì 16 marzo, è sicuramente da metter via e conservare.

Ha un solo argomento: “Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 –
Legge per il governo del territorio”, ma che argomento!

A parte
il dato visivo dei 102
articoli stipati in 32 pagine fitte fitte, c’é la sostanza della
legge che
rappresenta una vera e propria rivoluzione urbanistica. Non sono
mancate in
Consiglio Regionale le discussioni in proposito, come ha
sottolineato più volte lo stesso relatore Bordoni, ed anche
l’esito del voto conclusivo è stato
sintomatico. Questo però è, di fatto, fisiologico quando si
cambia e figurarsi
in questo caso dove si rivoluziona.

La materia è complessa e molto tecnica ma si tratta di
provvedimento che

direttamente o indirettamente interessa una popolazione, quella
lombarda, che è una volta e mezzo di quella svizzera. Cambiano i
fondamenti che hanno retto il settore urbanistico-edilizio per
quasi un trentennio (il compleanno sarebbe stato il prossimo 15
aprile) sulla base addirittura di un impianto risalente al 17
agosto di 63 anni fa con la 1150.

Sparisce il Piano Regolatore. Era culturalmente morto da tempo.
22 anni fa in un convegno nazionale di due giorni a Modena da me
organizzato come ANCI-Territorio in collaborazione con l’INU, il
suo Presidente Tutino e gli altri dell’INU lo avevano ammesso,
anche se non si vedeva il sostituto, con l’unica novità
rappresentata dai PIO di Milano, Lecco, e, per loro di maggior
interesse, Sondrio.

I Comuni acquistano una grande libertà – cosa che è conquista ma
anche grande responsabilità, autonomia ma rischio – sostituendo
il PRG con il “Piano di Governo del Territorio”, costituito da
un Documento di Piano valido 5 anni, un Piano dei Servizi e un
Piano delle Regole. Non ci sono “paletti” salvo eventualmente
quelli fissati dagli strumenti superiori, i Piani Provinciale e
Regionale per quanto di rispettiva competenza. Di fatto ci
saranno nella e con la realtà, in particolare sotto l’aspetto
paesaggistico.

Finalmente viene codificato ma anche tradotto in concreto il
principio della

perequazione, un principio che chi scrive aveva inserito nelle
sei pagine

scritte per questo settore del programma di governo romano quasi
un quarto di secolo fa, ma che non aveva trovato cittadinanza
nella produzione legislativa.

Basta con il terreno che vale 100 perché edificabile quando
quello a fianco vale 10 o meno perché destinato a standard
(parcheggio, verde, scuole ecc.). Applicando nel modo giusto le
nuove norme tutti e due dovrebbero avere lo stesso valore.

Una serie di norme riguarda inoltre l’esercizio semplificato in
materia di edilizia su cui non è possibile soffermarci per
l’ampiezza. Un dato conclusivo per valutare l’ entità del
cambiamento: sono 36 le leggi o le parti di legge che l’art.
104, l’ultimo, abroga.

Alberto Frizziero


GdS 20 III 2005 - www.gazzettadisondrio.it

Alberto Frizziero
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