NOVITA' PER VINCOLI URBANISTICI E ACQUA

Le novità - Acqua: società pubblica provinciale - Vincoli urbanistici: che novità? - Già detto - Indennizzo per il vincolo scaduto . Come e quando il vincolo é riproponibile - Piani Reg

LE NOVITA'

Novità sul fronte dell'acqua, questione sostanzialmente da
"addetti ai lavori" e per i vincoli urbanistici, questione sì da
"addetti ai lavori" ma di largo interesse dei cittadini, in
particolare di quelli proprietari di aree vincolate dai Piani
Regolatori.

ACQUA:
SOCIETA' PUBBLICA PROVINCIALE


Cominciamo dalle novità per l'acqua.

Dopo anni sembrava che la legge Galli per il ciclo integrato delle
acque stesse per avviarsi sul piano operativo. Era prevista per il
25 gennaio, sia pure con ritardo rispetto alle altre Province
lombarde, la riunione dei Sindaci per la costituzione del
direttivo dell'ATO (Ambito Ottimale coincidente con la nostra
provincia), primo passo di una strada che porterà al conferimento
e alla gestione di tutte le acque, dalle sorgenti alla
depurazione, ad un soggetto unico.

La Finanziaria ha cambiato le regole. Tutti gli impianti esistenti
dovranno essere conferiti ad una società interamente pubblica. Per
la gestione dovrà poi esserci una gara di appalto.

Cambiano le cose e di parecchio. Qualcuno ha pensato subito alla
S.EC.AM., dato che é interamente pubblica. La cosa sembra
abbastanza logica ma i problemi non mancano. Trattandosi di
società le azioni possedute da un socio dovrebbero essere in
proporzione al capitale sottoscritto mediante conferimento. Questo
presuppone che vi siano 78 perizie, tante quanti i Comuni
valtellinesi e valchiavennaschi, per stabilire il valore in
relazione a consistenza, stato e vetustà degli impianti. Questione
tutt'altro che semplice, da vedere nelle prossime settimane con i
chiarimenti che il Ministero dovrà fornire, ma da vedere anche
localmente in ordine alla volontà di procedere alla definizione
dei problemi.


VINCOLI
URBANISTICI: CHE NOVITA'?


Non sarebbe proprio una novità, visto che si tratta della ovvia
conseguenza di quanto la Corte Costituzionale aveva stabilito
quasi una ventina di anni fa. Allora tutti ritenevano che la legge
10 del 1977, la cosiddetta "Bucalossi", avesse innovato la
legislazione, in particolare per quanto riguarda i vincoli
urbanistici definiti dai Piani Regolatori. La Corte, con la sua
sentenza n. 5, smentì questa interpretazione con il risultato che
restava, come resta, in vigore la norma della legge 1187 che fissa
in cinque anni la durata dei vincoli.

GIA'
DETTO...


Allora chi scrive, non solo come Sindaco di Sondrio, ma come
responsabile nazionale del settore in seno all'ANCI,
l'Associazione degli allora 8086 Comuni italiani, si pronunciò, in
ogni sede, anche quelle ufficiali e in Convegni in Italia, che
conseguentemente i vincoli non potevano essere reiterati. Lo si
fosse fatto - sostenevo - si sarebbe surrettiziamente aggirato il
disposto di legge. Pressoché l'intera cultura urbanistica del
Paese si schierò su una interpretazione diversa. Secondo tale
opinione il Comune poteva reiterare il vincolo con una variante al
piano. I più prudenti suggerivano di cambiare il vincolo, ad
esempio un terreno destinato a verde pubblico trasformarlo in
parcheggio o altro standard.

Quando i problemi diventano "ideologici" sono guai. E' vero che
gli amministratori più avvertiti si comportarono con la
intelligente prudenza del saggio governare i problemi, ma per la
maggior parte dei casi non fu così, con le conseguenze non solo
per i cittadini ma anche di non oculate scelte urbanistiche.


INDENNIZZO PER
IL VINCOLO SCADUTO


Ci volle la
sentenza n. 179/1999 della Corte Costituzionale per far capire
l'illegittimità di reiterare vincoli urbanistici scaduti
"preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità",
senza che venga del pari disposta un'indennità, finalizzata al
"ristoro del pregiudizio subito".

Dopo questa sentenza 411 la questione dovrebbe essere quasi
definitivamente chiarita. Diciamo quasi per una sottile
distinzione.

Sembra sussistere ancora un piccolo varco, sulla base delle
sentenze citate, e di altre relative all'inderogabile principio
che un vincolo urbanistico deve avere una scadenza. Se cioé va
riconosciuto un indennizzo in caso di reiterazione ciò
significherebbe che la reiterazione sia possibile,ed allora come
la mettiamo con il disposto di legge?


COME E QUANDO
IL VINCOLO E' RIPROPONIBILE


La soluzione ci pare semplice.

In linea di principio i vincoli non possono e non debbono essere
reiterati. Ci sono casi però nei quali esiste un forte e
motivatissimo interesse pubblico a che il vincolo non decada per
evitare grave pregiudizio ad opere di pubblico interesse. Pensiamo
alla pianificazione comunale che sia definita in una certa zona in
funzione di una costruenda strada statale o provinciale, che però
- si veda il caso della SS. 38! - richieda anni. O si pensi ad
un'area scolastica destinata ad ospitare una serie di edifici da
realizzarsi nel tempo, anche in termine di acquisizione di aree.
Evidentemente in questi casi, scaduto il quinquennio di validità
dei vincoli, le aree interessate diventerebbero "zone bianche" con
anche, in certi casi, la possibilità di utilizzo edificatorio. Una
variante al Piano dovrebbe riproporre quel vincolo, con le
motivazioni, la scadenza, e, amministrativamente, fissando
l'indennizzo conseguente che potrebbe, con visione moderna,
configurarsi come "patto di futura vendita".

Ovviamente, in questa sede, si possono dare solo cenni indicativi,
ma la linea appare comunque chiara.


PIANI REGOLATORI DA INNOVARE
C'é
un secondo aspetto che riguarda il modo di fare, o di rivedere, i
Piani Regolatori (ma, per certi versi, il modo di fare le stesse
leggi regionali in materia...). Nessun Comune può essere in grado
di acquisire in un quinquennio tutte le aree che deve assoggettare
a vincolo. Questo almeno secondo il modo tradizionale di concepire
e predisporre i Piani Regolatori.

Torna prepotentemente alla ribalta il modo di intenderli, e resta
come unica soluzione quella del Piano-processo.

Quella seguita, tanto per intenderci, dal Comune di Sondrio nel
decennio 1975/1985, quindi non un discorso teorico ma un esempio
pratico, collegato in particolare, per grossi ma anche per piccoli
interventi, alla collaborazione pubblico-privato.


POSTI-AUTO: BASTA COPIARE SONDRIO 1970


Infine una nota a margine. Il Ministro dell'Ambiente Matteoli ha
annunciato un'iniziativa provocatoria: quella di negare l'uso
dell'auto a chi non dimostra di avere uno spazio privato per
ricoverarla. Sommessamente si rappresenta che dall'inizio del 1970
- dicesi millenovecentosettanta - in Comune di Sondrio chiunque
abbia costruito ha dovuto predisporre posti-auto privati e
addirittura destinare a parcheggio di uso pubblico 8,4 mq. per
ogni 100 mc di residenza - praticamente un posto-auto per
appartamento di 100 mq. - e molti di più per attività commerciali
e direzionali.

Si rappresenta anche che il Comune di Sondrio ha realizzato
parcheggi, in sotterraneo e in superficie, senza spendere una lira
ma nell'ambito di interventi di carattere urbanistico.

Avessi fatto così tutta l'Italia...§
Alberto Frizziero


GdS 20 I 02


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