In Gazzetta Ufficiale Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Valtellina Casera»

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Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 168 del
21-7-2005, pag. 58:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione d'origine protetta «Valtellina
Casera» (GU n. 168 del 21-7-2005)



Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha
ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione d'origine
protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento
(CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della
procedura prevista dall'art. 17 del regolamento 2081/92
del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal
Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e
Bitto, con sede in Sondrio - via Valeriana n. 32;
Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico
soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica
del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14
della legge n. 526/1999; Considerato che l'istanza di
modifica del disciplinare di produzione della D.O.P.
«Valtellina Casera» riguarda in particolare le sezioni
dello stesso concernenti la zona di provenienza delle
essenze spontanee e degli erbai costituenti
l'alimentazione delle bovine, nonche' i contrassegni da
apporre al formaggio all'atto della sua immissione al
consumo; Ritenuto che le modifiche apportate risultano
non alterare le caratteristiche del prodotto e non
attenuare il legame con l'ambiente geografico,
consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello
stesso e delle sue caratteristiche; Visto il parere
favorevole alle modifiche espresso dalla Regione
Lombardia; Considerato altresi' che l'art. 9 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da
parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai
disciplinari di produzione delle denominazioni
registrate; Considerato che l'attuale disciplinare di
produzione della denominazione d'origine protetta
«Valtellina Casera» e' formato dall'insieme della
documentazione trasmessa alla Commissione europea per la
registrazione della denominazione; Il Ministero delle
politiche agricole e forestali ritiene di dover
procedere alla pubblicazione del disciplinare di
produzione della D.O.P. «Valtellina Casera» comprensivo
delle modifiche richieste; Le eventuali osservazioni,
adeguatamente motivate, relative alla presente proposta
dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta di bollo) e successive modifiche, al
Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore -
QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente
proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministero,
prima della trasmisione della suddetta proposta di
modifica alla Commissione europea; -----------------
Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Valtellina
Casera» Art. 1. La denominazione di origine protetta
«Valtellina Casera» e' riservata al formaggio prodotto
nell'area geografica di cui all'art. 2 del presente
disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.
Art. 2. La zona di provenienza del latte destinato alla
trasformazione del formaggio «Valtellina Casera»,
nonche' la zona di trasformazione, di stagionatura e di
condizionamento comprende l'intero territorio della
provincia di Sondrio. Art. 3. Il formaggio semigrasso
«Valtellina Casera» prodotto esclusivamente con latte
vaccino crudo di razze tradizionali nella zona
individuata all'art. 2 del presente disciplinare e'
ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative
all'allevamento e al processo di ottenimento,
rispondenti allo standard produttivo seguente: a)
l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve
essere costituita prevalentemente da essenze spontanee
ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata
all'art. 2 e del territorio denominato «Pian di Spagna»
nei comuni di Gera Lario e Sorico, in provincia di Como,
compreso tra il fiume Mera, il fiume Adda e Lago di Como
e facente parte della Riserva naturale regionale «Pian
di Spagna - Lago di Mezzola»; b) il latte proveniente da
due o piu' mungiture viene parzialmente scremato prima
di essere sottoposto a coagulazione sfruttando lo
sviluppo spontaneo della microflora casearia; c) la
coagulazione e' ottenuta con l'uso di caglio di vitello.
La cottura della cagliata avviene ad una temperatura
compresa fra i 40 e i 45 °C e si protrae per circa 30
minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando
i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais. Una volta
estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali
recanti il marchio descritto all'art. 4 e leggermente
pressata in modo progressivo per circa 8-12 ore. La
salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione
si effettua in appositi locali alla temperatura di 6-13
°C e con umidita' relativa non inferiore all'80%. La
maturazione deve essere protratta per almeno settanta
giorni. A decorrere dal settantesimo giorno dalla data
di produzione, il Consorzio di tutela incaricato, dopo
il controllo effettuato dall'organismo di controllo con
esito positivo, appone sulle forme il marchio a fuoco
descritto all'art. 4, punto b. Le caratteristiche della
DOP «Valtellina Casera» sono le seguenti: a) forma:
cilindrica regolare, con superfici piane e con uno
scalzo diritto; b) dimensioni: il diametro delle facce
e' di 30-45 cm; l'altezza dello scalzo e' di 8-10 cm; c)
peso variabile da 7 kg a i 12 kg in relazione alle
dimensioni della forma. La forma, le dimensioni ed il
peso possono subire delle leggere variazioni in
relazione alle condizioni tecniche di produzione e al
periodo di maturazione; d) aspetto esterno: crosta
compatta, di colore giallo paglierino piu' intenso con
la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4
millimetri; e) pasta: struttura di media consistenza,
elastica con occhiatura sparsa e tendenzialmente fine;
al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al
giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e
di stagionatura; f) sapore: dolce, caratteristico, con
particolare aroma, piu' intenso con il procedere della
stagionatura; g) grasso sulla sostanza secca: non
inferiore al 34%; h) umidita' media a settanta giorni:
41%. Il prodotto puo' essere utilizzato anche
grattugiato come condimento. Art. 4. Il formaggio a
denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»
deve recare apposti sullo scalzo, all'atto della sua
immissione al consumo, i seguenti contrassegni, a
garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni
normative: a) il marchio di origine, che costituisce
parte integrante del presente disciplinare; tale marchio
viene impresso al momento della produzione con fascera
marchiante rilasciata dal Consorzio per la tutela dei
formaggi Valtellina Casera e Bitto e riportante, oltre
al marchio suddetto, il bollo CEE del caseificio e
numerazioni per l'identificazione del produttore e della
data di produzione. Tale marchio rappresenta la scritta
Valtellina Casera preceduta da una forma di formaggio
stilizzata, mancante di uno spicchio in cui e' inserito
il profilo di una montagna; ----> Vedere immagine a pag.
59 <---- b) il marchio a fuoco, di seguito
rappresentato, e che si appone dopo il settantesimo
giorno dalla data di produzione, e' costituito, nella
parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un
bordo a similuna interrotto da una «V» aperta molto
morbida, all'interno della quale e' posizionato un terzo
elemento grafico raffigurante un triangolo equilatero,
capovolto, dai lati obliqui concavi. Un'illustrazione
che figurativamente rappresenta una forma di formaggio
stilizzata, dove 1'elemento della «V» aperta interrompe
la continuita' del cerchio, separandone uno spicchio che
simbolicamente rappresenta la caratteristica fetta di
formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente
disciplinare ed e' riservato alle forme prodotte da non
meno di settanta giorni e che presentino i requisiti
fissati dal presente disciplinare.
Red


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