ELETTROSMOG: NOVITA' DALLA CAMERA, SI PROFILANO VINCOLI MENO PESANTI

L'VIIIa Commissione della Camera (Ambiente) ha approvato ieri, mercoledì 10 ottobre, una risoluzione di impegno per il Governo che di fatto apre la strada per vincoli meno restrittivi

LA
QUESTIONE A MAGGIO DEL DECRETO ARENATOSI


Novità dalla Camera dei Deputati per quanto riguarda la normativa relativa agli elettrodotti. Come in altra parte del giornale diffusamente trattato, nel maggio scorso il Governo, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n.36,
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici"
,
in vigore dal 22 marzo u.s., avrebbe dovuto fissare i nuovi valori-limite di campo elettrico e di induzione magnetica, conseguentemente determinandosi così le fasce di rispetto dagli elettrodotti ad alta tensione.

Sembrava che ormai il problema fosse risolto ma proprio in zona Cesarini l'opposizione del Ministro della Sanità Veronesi, - che riteneva troppo restrittivi i valori proposti dal collega all'Ambiente Bordon -, bloccò tutto, rinviando di fatto la materia al nuovo Governo.

LA
POSIZIONE DEL NUOVO MINISTRO MATTEOLI


Il nuovo Ministro all'Ambiente Matteoli dichiarò subito di voler approfondire la questione e, per prima cosa, di voler esaminare l'esito dei lavori dell'apposita commissione a suo tempo nominata dal Ministro Veronesi che in effetti ha potuto proseguire la sua attività. L'ha ultimata, ma senza reali determinazioni conclusive, alcune settimane fa, tanto è vero che il Ministro della Sanità Sirchia ha insediato un'altra commissione, attualmente all'opera.

LA
POSIZIONE DELLA CAMERA


In questa situazione la Camera ha voluto dire la sua con una risoluzione della Commissione Ambiente, votata dalla maggioranza mentre le opposizioni, rispettivamente DS, Rifondazione e Verdi, hanno presentato tre proposte alternative che ovviamente non sono passate.

il TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AMBIENTE

(Risoluzioni sull'attuazione della legge n. 36 del 2001 in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico (7-00003 Vigni, 7-00005 Vendola, 7-00014 Lupi e 7-00020 Pecoraro
Scanio). 

"La VIII Commissione, considerato che. 

la legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 2001),
prevede all'articolo 4, comma 2, che lo Stato determini, mediante decreto, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità; 

la medesima legge, all'articolo 16, prevede che, fino alla data di entrata in vigore del decreto vengano applicati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del de-creto del Ministro dell'Ambiente, n. 381 del 10 settembre 1998, in quanto compatibili con la presente legge; 

nel caso del decreto n. 381 del Ministro dell'Ambiente, relativo alle alte frequenze di Tv e telefonia mobile, si è di fronte ad una norma che prevede livelli di emissione molto più bassi di quelli indicati dal Consiglio dell'Unione Europea nella Raccomandazione 512199 CE; 


                                  
impegna il Governo: 


a garantire l'uniforme ed omogenea applicazione dei principi contenuti nella
legge, da parte delle Regioni e degli altri 

Enti Locali, per quanto concerne le loro competenze; 


a garantire quanto prima, pur tenendo conto che l'attuale regime transitorio assicura il pieno rispetto del principio di cautela, la più completa attuazione della legge, mediante l'emanazione degli atti previsti dalla stessa; 


a tener conto, nella redazione dei decreti attuativi previsti dalla legge, anche delle indicazioni del Consiglio dell'Unione Europea, contenute nella Risoluzione 5 12199 CE; 


a considerare gli obiettivi di qualità, definiti dall'articolo 3, lettera d), della legge, come la possibilità dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nel tempo, al fine di promuovere il rispetto dei valori ambientali, urbanistici e d'arte; 


ad avviare iniziative volte a garantire una piena e completa informazione, nonché a favorire la partecipazione dei cittadini sul tema delle emissioni elettromagnetiche, anche mediante la creazione di reti di monitoraggio ambientale, programmi informativi ed educativi, da realizzarsi di concerto tra il Ministero dell'Ambiente, quello delle Comunicazioni e il Ministero della Pubblica
Istruzione". 


IL
PUNTO. LA RACCOMANDAZIONE 512/99 DELL'UNIONE EUROPEA CHE INDICA
LIMITI MENO RESTRITTIVI


Forte polemica politica soprattutto dai Verdi perché intravedono nella Risoluzione approvata di fatto il via libera al Governo per fissare limiti molto meno restrittivi rispetto a quelli previsti nella bozza di decreto predisposta dal Ministro (Verde) Bordon. 
Ragione dell'opposizione il riferimento esplicito ad una
"Raccomandazione" europea, la 512 del 1999, assai più, per così dire, tollerante,
per via dei valori-limite indicati notevolmente superiori a quelli ipotizzati in primavera e non codificati con DPCM per il dissidio citato fra Ministri.

Non possiamo pubblicare per intero la
"Raccomandazione" sia perché molto ampia ed anche per
il suo notevole contenuto tecnico. In appendice riportiamo il
dispositivo, ma il giornale resta a disposizione di interessati
che volessero avere il testo completo.

LA
DIPENDENZA DELLE CONSEGUENZE DAI VALORI-LIMITE PER I PROPRIETARI
DEI SUOLI ATTIGUI AGLI ELETTRODOTTI 


Non siamo mai entrati nel merito dei rischi per la salute, dato che la questione è oggetto di vivace dibattito, ma abbiamo dedicato sempre nei successivi interventi ampio spazio all'impatto territoriale. 

La determinazione di vincoli restrittivi - ci riferiamo in particolare al valore massimo ammissibile dell'induzione magnetica 0,2 microTesla come "obiettivo di qualità" da considerare per certe situazioni esistenti ma anche per tutto il nuovo da edificare - avrebbe avuto la conseguenza, da noi subito denunciata con la migliore e più tempestiva documentazione di tutto il Paese, di determinare ampie fasce di
rispetto. Di qui l'impatto negativo  non solo per gli interessi privati, quelli dei proprietari di aree classificate edificabili dalla strumentazione urbanistica vigente, ma anche per interessi più generali. 

Facciamo l'esempio - caso reale in Valtellina - di una zona classificata produttiva, esemplarmente organizzata
sotto il profilo urbanistico, debitamente attrezzata e parzialmente edificata. L'introduzione di una fascia di rispetto molto ampia rispetto alla linea ad AT esistente, in funzione dell'ipotizzato obiettivo di qualità pari a 0,2 microTesla, di fatto renderebbe impossibile utilizzare qualche lotto, invece edificabile in base alla strumentazione urbanistica ed in regola anche con le norme vigenti in fatto di elettrosmog
(DPCM del 1992).

VA
CONSIDERATO ANCHE L'IMPATTO TERRITORIALE


La tutela della salute è certamente prioritaria, ma si sarebbe dovuto, e si dovrebbe, considerare l'impatto di natura territoriale per l'introduzione ex abrupto di questi vincoli. 

Per l'edificato sono previsti i "Piani di risanamento", ma nulla è invece previsto per quello che in certi casi è stravolgimento della pianificazione, soprattutto in zone anguste come quelle montane e ad alto affollamento di linee elettriche.

La decisione della Camera è stata letta come una sorta di via libera a stabilire vincoli meno restrittivi, ed è plausibile che questa sia la direzione di marcia. Ambienti ENEL avevano alcuni mesi fa prospettato un onere conseguente alla nuova normativa intorno ai 55.000 miliardi. Per quanto tale cifra appaia obiettivamente esagerata sta sicuramente il fatto che la spesa sarebbe rilevante, spesa che
inevitabilmente graverebbe su tutti noi. Il precedente del nucleare,
con la notizia di questi giorni che adesso dovremo pagare anche
lo smantellamento delle centrali, insegna, come viene illustrato in altra parte del giornale.

COSTI,
MA LA VIA CI SAREBBE


Per la salute non c'è costo che tenga. 

Qui però ci sono due aspetti da considerare. Da un lato la controversia scientifica sugli effetti negativi e quindi la discussione su quali limiti introdurre. Dall'altro l'impatto urbanistico di cui abbiamo parlato. 

Ebbene, ci potrebbero essere soluzioni tali da conciliare tutela della salute e tutela di interessi legittimi.

Alla preoccupazione per i costi ipotizzati a carico dell'ENEL, ed altre società del settore,
deve affiancarsi anche quella per gli interessi, altrettanto legittimi, di cui abbiamo parlato.

La via c'è e potrebbe essere percorsa sol che ad occuparsi della vicenda oltre gli ambientalisti e persone della sanità venisse chiamato anche chi se ne intende di urbanistica, o meglio, dell'urbanistica avanzata.

Se anche infatti dovessero essere ampliati i limiti con riduzione conseguente delle fasce di rispetto, il problema si
ridurrebbe ma resterebbe comunque, sia pur ridimensionato in
parte.

In fase di Federalismo o Devolution che dir si voglia, in fin dei conti ricordando che le Regioni hanno competenza primaria in materia urbanistica, già da prima, basterebbe nel DPCM sancire l'esistenza del problema demandando alle Regioni il compito di trovare la soluzione più adeguata, soluzione che passerebbe attraverso la pianificazione comunale.
Alberto Frizziero

GdS 11.10.01

APPENDICE
LA RACCOMANDAZIONE
512/00 DELL'UNIONE EUROPEA


  "Il Consiglio dell'Unione Europea,

visto... (omissis)...

RACCOMANDA CHE:

I. Ai fini della presente raccomandazione gli Stati membri attribuiscano alle grandezze fisiche che figurano nell'allegato I.A il significato ivi indicato.


II Gli Stati membri, allo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute dall'esposizione ai campi elettromagnetici:

a) adottino un quadro di limiti fondamentali e di livelli di riferimento che utilizzi l'allegato I.B come base;

b) attuino, sulla scorta di detto quadro, misure relative alle sorgenti o alle attività che determinano l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, quando il tempo di esposizione è significativo, ad eccezione dell'esposizione per scopi medici, nel qual caso i rischi ed i benefici dell'esposizione che ecceda i limiti fondamentali devono essere correttamente valutati;

c) si propongano l'obiettivo di conformarsi ai limiti fondamentali che figurano nell'allegato II per l'esposizione della popolazione.


III. Gli Stati membri, allo scopo di facilitare e di promuovere l'osservanza dei limiti fondamentali di cui

all'allegato II:

a) tengano conto dei livelli di riferimento di cui all'allegato III ai fini della valutazione dell'esposizione, o qualora esistano, se riconosciute dallo Stato membro, delle norme europee o nazionali basate su procedure concordate di misura e calcolo scientificamente provate, definite per valutare la conformità con i limiti fondamentali;

b) valutino le situazioni di esposizione dovute a sorgenti di diversa frequenza, coerentemente con le formule di cui all'allegato IV, sia in termini di limiti fondamentali che di livelli di riferimento,

c) possano tener conto, ove opportuno, di criteri quali tempo di esposizione, parti del corpo esposte, età e stato di salute della popolazione.


IV. Gli Stati membri dovrebbero considerare sia i rischi che i benefici nel decidere se sia necessaria o meno un'azione, ai sensi della presente raccomandazione, quando decidono strategie o adottano provvedimenti relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.


V. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la comprensione dei rischi e la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, forniscano nei modi appropriati informazioni alla popolazione sulle conseguenze per la salute e sul' provvedimenti adottati per ovviare ad esse.


VI. Gli Stati membri, allo scopo di migliorare la conoscenza degli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute, promuovano e valutino le ricerche nel settore dei campi elettromagnetici e della salute umana nell'ambito dei loro programmi nazionali di ricerca, tenendo conto delle raccomandazioni e degli sforzi della ricerca comunitaria e internazionale basata sulla più ampia gamma possibile di fonti.


VII. Gli Stati membri, allo scopo di contribuire alla definizione di un sistema coerente di protezione dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, elaborino relazioni sull'esperienza acquisita attraverso i provvedimenti adottati nel settore oggetto della presente raccomandazione e informino la Commissione al riguardo, dopo un periodo di tre anni dalla data di adozione della presente raccomandazione, indicando in che modo essi ne hanno tenuto conto nel formulare i propri provvedimenti.


INVITA la Commissione a

1. adoperarsi per stabilire le norme europee di cui alla sezione III, lettera a), inclusi i metodi di calcolo e misura;

2. incoraggiare la ricerca per studiare gli effetti a lungo e a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici a tutte le relative frequenze nell'ambito dell'attuale programma quadro di ricerca;

3. continuare a partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali competenti nel settore per promuovere il raggiungimento di un consenso internazionale in materia di orientamenti e pareri sulle misure protettive e preventive;

4. occuparsi delle materie oggetto della presente raccomandazione, per assicurarne la revisione e l'aggiornamento, tenendo altresì conto degli effetti possibili attualmente oggetto di ricerca, inclusi i relativi aspetti di precauzione e a elaborare, ogni cinque anni, una relazione globale della Comunità, tenendo conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e dei più recenti dati e pareri scientifici.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999".


I commenti sono liberamente riproducibili, con citazione però
della fonte e del relativo indirizzo Internet: www.gazzettadisondrio.it

Dalla provincia