Traffico limitato ai veicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 (e 3) diesel

Nessun Comune valtellinese fra i 244 Euro 3 Diesel (ma se si va fuori provincia...)

(Lnews - Milano, 29 set) Partiranno lunedi' 1°
ottobre le limitazioni al traffico previste con l'aggiornamento
del Pria, il piano regionale per il miglioramento della qualita'
che recepisce le linee guida degli accordi tra le regioni del
Bacino Padano (Emilia Romagna, Piemonte e Veneto).

Nel semestre invernale, come ogni anno, saranno quindi in vigore
le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione
delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della
qualita' dell'aria.

AI DIVIETI PREFERIAMO INCENTIVI, CHIESTO FONDI A MINISTERO - "La
qualita' dell'aria in Lombardia ha visto negli ultimi anni - ha
spiegato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele
Cattaneo - un progressivo miglioramento che non e' ancora
sufficiente. Il Pria recepisce quanto deciso in accordo con le
Regioni del Bacino Padano e si sviluppa attorno a tre linee di
intervento: riscaldamento, spandimenti in agricoltura ed
emissioni di inquinati da traffico veicolare. Il provvedimento
contiene alcune deroghe che incentivano il car pooling perche' la
Lombardia ai divieti preferisce applicare un sistema di
incentivi che aiutino da una parte a rinnovare il parco auto
verso modelli meno inquinanti e dall'altra attraverso tecnologie
che rilevino le emissioni reali in base ai chilometri percorsi.
Per fare questo come Regioni del Bacini Padano abbiamo gia'
richiesto al Ministero ulteriori risorse necessarie".

LIMITAZIONI PERMANENTI - A seguito delle nuove disposizioni
introdotte sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti
per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel.
Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in
vigore: dal lunedi' al venerdi', escluse quelle festive
infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, permanentemente
tutto l'anno, a partire dal 1 ottobre 2018, nei Comuni di Fascia
1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.

EURO 3 DIESEL - A seguito delle nuove disposizioni introdotte
con l'aggiornamento del Pria sono modificate le limitazioni
permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le
limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore dal
lunedi' al venerdi', escluse quelle festive infrasettimanali,
dalle 7.30 alle ore 19.30, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni
anno, a partire dal 1 ottobre 2018, nei Comuni di Fascia 1 (209
Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano,
Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI - Per i motocicli e
ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione
permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24
ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due
tempi Euro 1 sono in vigore: dal lunedi' al venerdi', escluse
quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle ore 19.30, dal
1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1
(209 Comuni).

DEROGHE - Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli
elettrici leggeri da citta', veicoli ibridi e multimodali, micro
veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti
di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o
gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione
(solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas); veicoli
alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento
delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per
successiva installazione, omologati ai sensi della vigente
normativa veicoli di interesse storico o collezionistico,
motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche
se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del
Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa
a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o
tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1.

Altre deroghe sono applicate a veicoli con particolari
caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalita'
di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori
della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della
Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e
servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione
Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso
sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL)
- fatto salvo quanto gia' disciplinato per i veicoli di categoria
M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con
delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con
delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009; veicoli
muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di
handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del
portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.

ULTERIORI DEROGHE - Sono derogati dal fermo della circolazione i
seguenti veicoli: veicoli appartenenti a soggetti pubblici e
privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica
utilita', individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi
manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei
mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso
strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal
proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei
mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle
carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per
raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attivita'
lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in
possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli
blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e
veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei
rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in
servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie
indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in
grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli
utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire
la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal
datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto
di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli
delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per
lo svolgimento degli esami; veicoli dei donatori di sangue
muniti di appuntamento certificato per la donazione.

CONTROLLI E SANZIONI - La sospensione del provvedimento di fermo
della circolazione puo' essere disposta da Regione Lombardia per
effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a
carattere meteo-climatico e sociale - quali gli scioperi del
Trasporto Pubblico Locale. I controlli sul rispetto delle
limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai
soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione
prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla
circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27
della Legge regionale n. 24/06. I Comuni non possono concedere
deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai
provvedimenti regionali. Alle limitazioni strutturali e
permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale
al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in
atmosfera.

Tutti gli approfondimenti e le informazioni sul sito:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRed.... (Lnews)

 

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