Decreto sui Droni. Come usarli
Nuovo 'personaggio nei cieli. Il primo fu l'aerostato il 21 novembre 1783 opera dei I fratelli Joseph Michel Montgolfier e Jacques Étienne Montgolfier, Poi il dirigibile (con le tragedie dello Zeppelin e dell’Italia). Seguì l’aeroplano in molte varianti - tra il motore a pistoni e il jet - compresa quella senza motore o l’altra che lo vedeva partire da specchi d’acqua e arrivava non atterrando ma ammarando. Un accenno a razzi e missili che sono ‘strumenti’ per portare in orbita satelliti. D’obbligo i 27.000 km/h per inserirsi stabilmente intorno il nostro pianeta mentre. Per andarsene la nostra velocità di fuga è di oltre gli 11 km/sec, (11.2) velocità obbligatoria se si vuole andare intorno alla luna e poco più per altri corpi celesti. Da ricordare anche le forme innovative, nuovi ‘personaggi’ dall’Ala Rogallo da cui, di fatto, è venuto il deltaplano. Ultima citazione il parapendio.
Ci sarebbe poi l’elicottero ma rinunciamo a parlarne optando per il Drone. Che personaggio è questo Drone? Riportiamo quel che ne dice in proposito Wikipiedia:
Un aeromobile a pilotaggio remoto (APR), noto comunemente come drone, è un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza di un pilota umano a bordo. Il suo volo è controllato da un computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in altre posizioni.
A parte quelli militari o altamente professionali fino a qualche anno fa non se ne vedevano mentre ora non parliamo di cielo affollato ma in effetti se ne comincia ad osservare al punto di regolamentare la materia con un Decreto. Ne riportiamo l’articolo di maggiore interesse:
"Aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze di Polizia - modalita' di utilizzo
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 giugno 2022
Modalita' di utilizzo da parte delle Forze di Polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto. (22A04722) (GU n. 192 del 18-08-2022)
Art. 3
Finalita' di impiego degli UAS
1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal
codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano gli UAS ai fini del
controllo del territorio per finalita' di ordine e sicurezza
pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e
alla prevenzione dei reati di criminalita' organizzata e ambientale.
2. Le Forze di polizia impiegano gli UAS anche per le finalita' di
seguito indicate, tenuto conto di quanto previsto dalla «Direttiva
sui comparti di specialita' delle Forze di polizia e sulla
razionalizzazione dei presidi di polizia» di cui al decreto del
Ministro dell'interno 15 agosto 2017:
a) la Polizia di Stato per la:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) l'Arma dei carabinieri per la:
1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni
alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e
culturale nazionale;
c) il Corpo della guardia di finanza per:
1) la sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia,
attribuiti dal decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 177, e alle
altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e
fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) la sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli
altri mezzi di pagamento;
3) l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e
finanziaria di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68.