Dal Pretetto: Chiarimenti sulle attività di ristorazione
Interessati: non solo ristoranti, pizzerie e trattorie ma tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc.
Di seguito al comunicato stampa del 28 aprile 2021, si forniscono i seguenti chiarimenti sulle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile (art. 4 D.L. 52/21), qui fatti pervenire dalla Prefettura di Milano e condivisi con la Regione Lombardia:
1) Per “servizi di ristorazione” si intendono non solo ristoranti, pizzerie e trattorie ma tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, ecc.. Si deve infatti far riferimento all’articolo 27 del DPCM del 2 marzo 2021 (che tra l’altro continua a produrre i suoi effetti così come richiamato dall’articolo 1 del DL 52/2021) che, in continuità con tutti i precedenti DPCM, nella definizione di attività dei servizi di ristorazione ricomprende a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Pertanto, si ritiene che nel concetto di attività dei servizi di ristorazione debbano essere comprese tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte in forma secondaria, stagionale o temporanea.
2) Consumo di alimenti e bevande "all'aperto": l’art. 4 del DL 52/2021 stabilisce che la ristorazione può svolgersi “all’aperto”; pertanto, la stessa non deve, dal punto di vista urbanistico, essere svolta in un luogo chiuso.
Si ritiene quindi che, l’attività all’aperto possa essere svolta anche sotto i portici o possa avere una tettoia, una copertura (anche mediante utilizzo di ombrelloni o similari).
Inoltre, l’attività all’aperto può svolgersi mediante l’utilizzo di una veranda o un dehors, purché tali strutture siano aperte su almeno tre lati in quanto altrimenti si configurerebbe come un luogo chiuso dove non è consentito svolgere l’attività di ristorazione.
Nel caso di dehors e altre strutture con chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, tali chiusure devono restare totalmente aperte.
Rientra nel concetto di esercizio all’aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, fatto salvo l'ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale.
3) Consumazione al banco: come stabilito dalla Circolare del Ministero dell’interno del 24 aprile 2021, il servizio al banco è possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto. La consumazione al banco è quindi possibile solo se il banco è posto tutto all'esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è ammessa la consumazione al banco - e quindi in piedi - all’interno del locale o in spazi non definibili “all’aperto” come da punto 2.
4) Orari di apertura:
a. ristoranti, trattorie, ecc., dalle 5 alle 22, per consumazione sul posto e asporto;
b. bar, birrerie, pub ecc. (Codice Ateco 56.3): dalle 5 alle 22 per consumazione all'aperto al banco (v. punto 3) o su tavoli; dalle 5 alle 18 asporto (come da Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2021).
5) Servizio di mensa aziendale svolto, previa convenzione, da parte di pubblici esercizi
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione in legge del DL n. 52/2021 si prevede esplicitamente che "resta fermo quanto previsto dal dPCM in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso". Pertanto, si ritiene possibile la prosecuzione di tali attività anche da parte dei pubblici esercizi, ivi comprese le attività di ristorazione svolte dagli agriturismi. Per esercitare legittimamente questa possibilità, si ricorda che gli esercenti dovranno esibire in occasione dell'eventuale controllo il contratto stipulato con l'azienda e l'elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa.