Indennità dei Sindaci ai piccoli Comuni
Le ultimr elezioni amministrative hanno confermato la tendenza a stare lontani dall'impegno amministrativo, perlomeno da quello con fascia tricolore. La gente è solita vedere una faccia della realtà quasi mai dare un'occhiata all'altra. Gravoso l'impegno quoridiano anche quasi a livello di 'impiegato comunale' per far mardciare le cose., talora vis polemica oltre misura, essere attentissimi per evitare ricorsi alla Magtstratura eccetera. Si aggiunga l'attività in ambito superiore (CC.MM. - BIM – Sanità - Settore geologico – Welfare – per certi aspetti la Scuola...).
Il caso limite quello dell'unica candidatura a Sindaco però non eletto perchè non aveva votato, come prescrive la legge, almeno il 50% + 1 degli elettori ma poi diversi paesi con un solo candidato e una sola lista.
Il provvedimento individua il contributo annuo assegnato ai 3.598 enti con popolazione fino a 3.000 abitanti.
«Le responsabilità di un sindaco di un piccolo comune non sono inferiori rispetto a quelle di un sindaco di una grande città e le indennità sono ferme da 20 anni. Il Governo ha voluto riconoscere l'impegno straordinario che anche questi sindaci, quotidianamente, dedicano alla loro comunità" ha dichiarato il sottosegretario all'Interno Achille Variati esprimendo la propria soddisfazione per l'attuazione della misura prevista dal decreto-legge n.124/2019, convertito con la legge n.157/2019.
L'indennità per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti é così incrementata fino all'85% dell'indennità dei sindaci dei comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti, per un importo pari a 1.659 euro lordi.
L'adeguamento decretato così come dalla Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 agosto:
Decreta:
Art. 1. Indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti
1. Le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Art. 2. Attribuzione del contributo ai comuni fino a 3.000 abitanti 1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco di cui all’art. 1 del presente decreto, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al presente decreto. 2. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» - art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2020
Il Ministro dell’interno LAMORGESE
Il Ministro dell’economia e delle finanze GUALTIERI
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(A proposito di indennità una nota personale. Secondo legge tra il 1975 e il 1983 quella dei Sindaci di oltre 50.000 abitanti o di capoluoghi di provincia era di ben (si fa per dire) 260.000, diconsi duecentosessantamila. Siccome non riferisco in terza persona ma in prima quelli che mi arrivavano erano ancora meno in quanto lordi si intende. Per fare un esempio il mensile di uno spazzino, allora non lo si chiamava ancora operatore ecologico, era più del triplo di quello del suo, e dei sondriesi, Sindaco?