DDL SULLA PROSTITUZIONE. D'INTERESSE ANCHE IN PROVINCIA LE NOVITÀ PER I CONDOMINI

Inasprimento delle pene che riguarderanno anche i clienti - Una serie di commenti

Una novità che interessa anche i condomini, o quantomeno alcuni condomini.

L'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un DdL che costituisce un giro di vite sulla prostituzione in pubblico, in particolare duramente colpendo ed equiparando prostitute e clienti, ha determinato una serie di reazioni. Molte quelle favorevoli ma anche alcune critiche, forse di chi che non abita evidentemente nelle zone, specie quelle periferiche, "presidiate" dalla prostituzione. Se abitasse lì, avesse mogli e figlie che lì devono passare la sera - in qualche posto anche di giorno - cambierebbero radicalmente opinione. Una situazione comunque che non riguarda la provincia che non registra situazioni di prostituzione sulle strade.

Quello che può riguardarla è invece quanto riportato nel secondo comma dell'art. 1. Viene infatti introdotto nella legge Merlin l'articolo 6 bis in base al quale non costituisce reato di favoreggiamento la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione.

Sono previste però due cose:

a) Gli altri condomini, "che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme dell'articolo 1170 del Codice Civile". Tale articolo, precisiamo, riguarda la cosiddetta "Azione di manutenzione" e si esercita nelle forme stabilite dal Codice di procedura Civile, artt, 703 e seguenti.

b). I regolamenti condominiali possono limitare o proibire nei fabbricati destinati a civile abitazione l'esercizio abituale della prostituzione".

Questi due punti possono già sin d'ora essere posti all'odg delle rispettive assemblee condominiali. Qualcuno pensa sia meglio operare d'anticipo.

Il CCCVa aggiunge che a quanto sopra restano comunque gli altri obblighi nei confronti delle competenti autorità previsti nel vigente ordinamento: la comunicazione o dell'acquisto di un immobile o dell'avvenuta stipulazione del contratto di affitto, un certo tipo di comunicazioni circa le persone ospitate, in ogni caso l'obbligo di denuncia dell'ospitalità concessa ad un/a extracomunitario/a.

Resta infine un punto. Considerato che "il reato di favoreggiamento della prostituzione è ravvisabile in qualsiasi condotta che effettivamente agevoli la prostituzione (Cassazione, sezione terza, 3588/96), in sede di discussione parlamentare andrebbe definito il problema degli annunci-richiamo che alcuni giornali pubblicano, anche in provincia, annunci che alla luce di quanto sopra potrebbero, appunto, anche configurare il favoreggiamento. Infatti da altra sentenza relativi agli annunci: "…la stampa non può intendersi come manifestazione del pensiero, ma piuttosto come 'il veicolo del messaggio pubblicitario', ed in quanto tale non si inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (la libertà di stampa).

Il disegno di legge presentato dal ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna in collaborazione con i colleghi dell'Interno Roberto Maroni e della Giustizia Angelino Alfano pesta, giustamente, sodo. On particolare:.

- arresto da cinque a quindici giorni sia per chi si prostituisce "in luogo pubblico o aperto al pubblico" con l'ammenda da duecento a tremila euro

- arresto anche per i clienti con l'ammenda da duecento a tremila euro

- galera da sei mesi a quattro anni e multa da 1.500 a 6.000 €uro chi compie atti sessuali con minori in cambio di denaro o altro tipo di utilità; pena aumentata da un terzo alla metà se il minore ha meno di sedici anni, e ridotta da un terzo a due terzi se l'autore dei fatti ne ha meno di diciotto.

- galera da sei a dodici anni e multa da 15.000 a 150.000 €euro per chi recluta o induce alla prostituzione minori o chi ne trae profitto

- galera da quattro a otto anni per gli organizzatori, e da due a sei anni per i partecipanti al le associazioni per delinquere che inducono, agevolano, favoriscono o sfruttano la prostituzione

- più severe pene per chi favorisce o sfrutta la prostituzione minorile

- procedure per il rimpatrio veloce di minorenni stranieri che si prostituiscono.

Circa la prostituzione minorile e il rimpatrio dei minori stranieri: è punito con la reclusione; con la reclusione. Sono introdotte nuove norme in materia di rimpatrio di minori stranieri non accompagnati, finalizzato al ricongiungimento del minore alla sua famiglia. È previsto un inasprimento delle pene per contrastare: reclusione

IL TESTO DEL DDL

Articolo 1

1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono aggiunti i seguenti commi:

"L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove si verifichi la reiterazione della violazione, il fatto è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e l'ammenda da duecento a mille euro.

Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma, chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulti esser stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.

Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa da duecento a mille euro. In caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa da cinquecento a duemila euro".

2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

1. Non è punibile per il delitto di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, n. 8), chi esercitando esso stesso la prostituzione, si sia attivato senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività.

2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, n. 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si eserciti la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che abbiano subito turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme dell'articolo 1170 del Codice Civile.

3. I regolamenti condominiali possono limitare o proibire nei fabbricati destinati a civile abitazione l'esercizio abituale della prostituzione".

Art. 1170 Azione di manutenzione

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili (816) può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).

L'azione e data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

Articolo 2

(Valutazione della negligenza nella pratica della prostituzione)

1. Dopo l'articolo 600 bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590 bis

Nei casi previsti dagli articoli 598 e 590, ove la morte o la malaria sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice nel valutare la sussistenza ed il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico - sanitari effettuati e della loro frequenza".

Articolo 3

(Prostituzione minorile)

1. L'articolo 600 bis, secondo comma, del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro. La pena è ridotta di un terzo se l'autore del fatto è persona minore degli anni diciotto".

Articolo 4

(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)

1. Le pene previste dall'articolo 416 del Codice Penale sono aumentate fino a due terzi per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso che l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Articolo 5

(Interventi di protezione sociale)

1. Fermi restando i provvedimenti previsti dal testo unico in materia di immigrazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600 bis del Codice Penale e 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo secondo del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.

2. A decorrere dall'anno 2003 lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

COMMENTI

Il Ministro Mara Carfagna:

" Il nostro obiettivo non è di regolamentare il fenomeno, ma di contrastarlo in maniera ferma e decisa".."Non accompagneremo il minore se non con la garanzia che sia restituito alla famiglia d'origine o in struttura d'accoglienza adeguata nel Paese".

Il Ministro Maroni:

il rimpatrio assistito dei minori si svolgerà nel rispetto delle convenzioni internazionali e sarà oggetto di uno specifico decreto del Consiglio dei Ministri. "Questa misura é coerente con il contrasto della delinquenza minorile degli stranieri, come le misure di identificazioni dei minori nei campi nomadi, che spesso vengono utilizzati nella prostituzione".

Liliana Ocmin, responsabile nazionale del Coordinamento Donne Cisl

"Il Disegno di legge sulla prostituzione voluto dal ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna e approvato dal Consiglio dei Ministri è nel suo complesso positivo, soprattutto per quel che riguarda l'inasprimento delle pene per chi recluta o induce alla prostituzione o chi trae profitto anche solo nelle forme di favoreggiamento"..

Giovanna Melandri, ministro ombra della Comunicazione del Pd.

"Sul ddl prostituzione, il governo Berlusconi propone una soluzione ipocrita: occhio non vede cuore non duole. Anche per noi l'obiettivo é quello di togliere la prostituzione dalle strade, ma, così com'é congegnato, il provvedimento non risolve alla radice il problema".

Nota nostra in proposito

La Melandri ha perso una splendida occasione di tacere. Non è "occhio non vede cuore non duole". É eliminare i pericoli che per le ragazze e le donne "oneste" la prostituzione diffusa nelle strade rappresenta. Il provvedimento non risolverà alla radice il problema, come lei afferma, ma in attesa del giorno di San Mai Più, quando qualcuno con la bacchetta magica finalmente "risolverà alla radice il problema" ben vengano i provvedimenti parziali che sono un significativo passo avanti dopo anni e anni di inconcludenti e solenni affermazioni di principio per una risoluzione globale del problema, rimasto però fermo alla legge Merlin del 20 febbraio di cinquant'anni fa. Stupisce poi che queste riserve vengano da sinistra tenendo conto che ragazze e donne "oneste" in difficoltà ad uscire alla sera perché le zone ove abitano sono infestate dalla prostituzione, non sono certo "dei quartieri alti"… (L.Aless.)

Mons. Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina e segretario della commissione Cei per le migrazioni

"Questo provvedimento non risolve nessun problema ma mette in atto alcuni principi interessanti, che potrebbero innescare un piano virtuoso se il cittadino si responsabilizza. A patto di far seguire ad esso degli interventi sociali".

Gruppo Abele (di Don Luigi Ciotti):

"Rendere la prostituzione in strada un reato per le prostitute e per i clienti è assolutamente controproducente". La strada è più facilmente controllabile che non la casa.

Anche altre associazioni fra cui Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute sono critiche. Ovviamente.

Nota nostra in proposito

Nessuno di questi abita evidentemente nelle zone, specie quelle periferiche, "presidiate" dalla prostituzione. Se abitassero lì, avessero mogli e figlie che devono passare di lì la sera - in qualche posto anche di giorno - cambierebbero radicalmente opinione. (L, Aless.

Associazione Papa Giovanni XXIII (fondata da Don Benzi):

"Una vera svolta culturale e legislativa che vede finalmente il cliente come la causa di un mercato vergognoso e drammatico della prostituzione schiavizzata, da punire".

A cura di Luca Alessandrini

A cura Luca Alessandrini
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