PER L'ANTITRUST NON PUÒ ESSERCI L'OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA NEI COMUNI TURISTICI E NELLE CITTÀ D'ARTE

Il divieto all'apertura dei negozi nei giorni di festa crea una restrizione ingiustificata della concorrenza tra gli esercenti. Lo scrive l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata al Comune di Roma il 5 aprile 2008. L'Autorità ha anche deciso di avviare un monitoraggio sulla regolamentazione dell'apertura degli esercizi commerciali nei Comuni turistici. Nella segnalazione è ribadito il principio generale in base al quale i vincoli all'apertura costituiscono un ostacolo all'adozione da parte dei negozianti di strategie differenziate e, quindi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori. L'Autorità ricorda che l'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114/1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ha proceduto a liberalizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, prevedendo espressamente che in tali comuni "gli esercenti possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4", secondo cui "gli esercizi commerciali osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio". Si tratta di una norma pro-concorrenziale intesa ad incentivare una maggiore offerta di servizi commerciali nelle città caratterizzate da maggiore afflusso turistico. In tal senso, l'Autorità ha più volte affermato che ogni vincolo all'apertura di un esercizio commerciale determina restrizioni ingiustificate della concorrenza tra gli esercenti. Le restrizioni concernenti le giornate di apertura degli esercizi commerciali costituiscono un ostacolo all'adozione di strategie differenziate da parte degli stessi esercenti e, quindi, all'ampliamento dell'offerta a beneficio dei consumatori.

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