Entra in vigore il prossimo 18 marzo la gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi pubblici

Entra in vigore il prossimo 18 marzo la disciplina di cui alla Legge 60/2006 che inserisce alcuni commi al termine all'articolo unico della Legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), prevedendo in particolare le sanzioni in caso di inottemperanza. Riportiamo l'articolo unico della Legge 37/1974 come risulta a seguito delle modifiche:

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

(Legge 8 febbraio 2006, n.60: Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2006, n.52).

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