Proprietari di cani: c’è la nuova ordinanza ministeriale! (testo integrale)

Il t

Sulla GU n. 281 del 2-12-2005 è pubblicata l' Ordinanza del
Ministero della Salute 3 ottobre 2005, sulla "Tutela dell'incolumità
pubblica dall'aggressività di cani". Eccone il testo
integrale:


MINISTERO DELLA SALUTE -
ORDINANZA 3 ottobre 2005

Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani. (GU
n. 281 del 2-12-2005)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con
decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della

emanazione di una disciplina normativa organica in materia,

disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:


Art. 1.

1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;

b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore

aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui

all'elenco allegato;

c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di

cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';

d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito

all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


Art. 2. 1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a
quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno
l'obbligo di: a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani
quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. E' vietato
acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma
1, 1ettera b): a) ai delinquenti abituali, o per tendenza; b) a
chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura
di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna,
anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona
o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a
due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter,
544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai
minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'. 3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente
articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,
addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.


Art. 3. 1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilita' civile per danni causati dal
proprio cane contro terzi.


Art. 4. 1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso
del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla
presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie
competenti del territorio al fine di ricercare con le
amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento
dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai
cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione
civile, dei Vigili del fuoco. La presente ordinanza e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione. Roma, 3 ottobre 2005 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005 Ufficio
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318


Allegato Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di
maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
della presente ordinanza; American Bulldog; Cane da pastore di
Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore
dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra
da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da canapo
majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit
bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo;
Rottweiler; Tosa inu.
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