NUOVE NORME PER L'ACQUA CHE BEVIAMO
 Acque minerali: attuata la 
 direttiva Ue sulla valutazione delle caratteristiche  -
 Decreto Ministero Salute 29.12.2003, G.U. 31.12.2003
 Con il decreto 29 dicembre 2003 il Ministero della Salute ha 
 dato attuazione alla direttiva europea n. 2003/40/CE in 
 relazione ai criteri dei valutazione delle caratteristiche 
 delle acque minerali naturali, nonché alle condizioni di 
 utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali 
 e delle acque di sorgente.
 Il provvedimento provvede all'aggiornamento delle 
 prescrizioni tecniche emanate, adeguandole al progresso 
 tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle 
 direttive della Comunità europea in materia.
 Il Decreto "Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione 
 nella parte relativa ai criteri dei valutazione delle 
 caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al 
 decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive 
 modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei 
 trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di 
 sorgente" é stato pubblicato sull'ultimo numero dell'anno, 
 il 302, della Gazzetta Ufficiale, in data 31.12.2003.
 Diamo una sintesi limitandoci agli aspetti principali ed 
 omettendo le parti più tecniche.
 L'art. 1 prescrive che "Dalle analisi chimiche e fisico-chimiche 
 deve risultare la determinazione dei seguenti parametri 
 relativi all'acqua minerale, oltre alla temperatura 
 dell'aria al momento del prelievo". Seguono la bellezza di 
 23 parametri:
 1) temperatura alla sorgente; 
 2) concentrazione degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura 
 dell'acqua alla sorgente;
 3) conduciblità elettrica specifica a 20°C;
 4) residuo fisso a 180°C;
 5) ossidabilità;
 6) anidride carbonica libera alla sorgente;
 7) silice;
 8) bicarbonati;
 9) cloruri;
 10) solfati;
 11) sodio;
 12) potassio;
 13) calcio;
 14) magnesio;
 15) ferro disciolto;
 16) ione ammonio;
 17) fosforo totale;
 18) grado solfidrimetrico;
 19) stronzio;
 20) litio;
 21) alluminio;
 22) bromo;
 23) iodio.».
 L'art. 2 fissa il limite massimo ammissibile dei diversi 
 parametri e precisamente:
 1 Antimonio |0,0050 mg/L
 2 Arsenico |0,010 m/L calcolato come As totale
 3 Bario |1,0 mg/L
 4 Boro |5,0 mg/L
 5 Cadmio |0,003 mg/L
 6 Cromo |0,050 mg/L
 7 Rame |1,0 mg/L
 8 Cianuro |0,010 mg/L
 9 Fluoruri |5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate 
 all'infanzia)
 10 Piombo |0,010 mg/L
 11 Manganese |0,50 mg/L
 12 Mercurio |0,0010 mg/L
 13 Nichel |0,020 mg/L
 14 Nitrati |45 mg/L (10 mg/L per acque destinate 
 all'in-fanzia)
 15 Nitriti |0,02 mg/L
 16 Selenio |0,010 mg/L
 Inoltre nelle acque minerali naturali non devono essere presenti 
 le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attività 
 antropica:
 1) agenti tensioattivi;
 2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
 3) benzene;
 4) idrocarburi policiclici aromatici;
 5) antiparassitari;
 6) policlorobifenili;
 7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 
 e 6).
 L'art. 3 riguarda procedure e metodologia.
 All'art. 4 si prevede la possibilità che il Ministro 
 provveda alla  revisione dei 
 riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessità di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove 
 acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate 
 dall'Unione europea nonché per ogni esigenza di 
 salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori. 
 Seguono prescrizioni per i produttori, sia di carattere 
 amministrativo che tecnico.
 Infine si stabiliscono anche i tempi. "Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi 
 ammissibili già in vigore per le acque minerali naturali, 
 al più tardi entro il 31 dicembre 2004 le acque minerali 
 naturali devono, alla sorgente, o, se consentito, dopo 
 eventuale trattamento, essere conformi, anche per il 
 parametro antimonio ai limiti di concentrazione massima 
 ammissibile stabilita all'art. 6. I nuovi limiti riguardanti 
 l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente 
 all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire 
 la messa in atto dei trattamenti di cui all'art. 6-bis, per 
 le acque minerali già riconosciute, tali nuovi limiti si 
 applicano al più tardi entro il 31 dicembre 2004. Al più tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali 
 naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo 
 eventuale trattamento, essere conformi, anche per i 
 parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione 
 massima ammissibile stabilita all'art. 6.
 Infine il Decreto é corredato da tre tabelle sui limiti 
 ammessi, sulle sostanze non ammesse e sui limiti massimi per i composti residui di trattamento delle 
 acque
 minerali naturali con aria arricchita di ozono.
Red
 GdS 20 I 2004  www.gazzettadisondrio.it
