MA PERCHE' DANNO FASTIDIO ALL'EUROPA LE ETICHETTE CHIARE E SOPRATTUTTO CON IL LUOGO D'ORIGINE?
Un appello e una raccolta di firme per difendere l'etichette d'origine sui prodotti alimentari che ancora non ce l'hanno come olio d'oliva, carne di maiale e di agnello ma anche vino da tavola, frutta e verdura trasformata. Riparte la battaglia di Coldiretti e di Slow Food a difesa della legge 204 del 2004, legge nata da un iniziativa popolare sostenuta da un milione e mezzo di firme che ottenne un voto compatto dal Parlamento e poi di recente emendata dal disegno di legge Comunitaria 2007 per timori di procedute d'infrazione da parte dell'Ue. L'appello, presentato oggi, è rivolto ai parlamentari italiani che nei prossimi mesi dovranno votare la Comunitaria 2007 e potranno quindi ripristinare le norme sull'etichetta.
«La legge 204/04 – ha detto il presidente di Coldiretti Sergio Marini – ha stabilito una fondamentale regola in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari, inserendo l'obbligo di indicare l'origine geografica. Una buona legge, a tutela dei cittadini-consumatori e a beneficio degli stessi imprenditori agricoli». «Il disegno di legge comunitaria 2007 – ha spiegato Roberto Burdese presidente di Slow Food – prevede l'abrogazione di alcuni articoli che impongono l'apposizione della dicitura “italiano” sulle etichette dell'olio, della pasta, delle bevande, delle carni bianche e di altri prodotti tipici dell'agro-alimentare del nostro Paese: una minaccia gravissima per la qualità e la diversità della nostra alimentazione e della tanto evocata dieta mediterranea».
«Questa campagna parte dall'Italia – ha aggiunto Burdese – e si rivolge in primo luogo al nostro Parlamento, ma si propone chiaramente di raggiungere il Parlamento europeo. Non è pensabile che dal legislatore arrivino provvedimenti che favoriscono la disinformazione e la confusione. Quando si affronta il tema cibo non si può trascurare il suo impatto complessivo: culturale, sociale, economico e ambientale».
Approvazione unanime al ripristino delle norme sull'origine degli alimenti e al divieto di colorare le bibite. La risoluzione votata dalla commissione Agricoltura alla Camera
Sì unanime e bipartisan al ripristino delle norme sull'etichetta d'origine degli alimenti e al divieto di colorare delle cosidette "bibite spazzatura". È questa la prima risposta del Parlamento dopo che il disegno di legge Comunitaria 2007 ha abrogato alcuni articoli della legge d'iniziativa popolare n°204 del 3 agosto 2004 nonché l'art 1 della legge 286/1961 suscitando forti polemiche.
La commissione agricoltura della Camera del resto giàil 3 aprile aveva approvato all'unanimità una risoluzione comune, primi firmatari Marco Lion (Verdi) presidente della Commissione e Gianpaolo Dozzo (Lega Nord), che impegna il governo a "mantenere le disposizioni recante gli articoli 1, 1-bis e 1-ter" della legge 3 agosto 2004 n°204, "con particolare riferimento all'obbligo di indicare, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, il luogo d'origine o provenienza e, nel caso degli oli di oliva vergini ed extravergini, il luogo di coltivazione e di molitura".
La risoluzione impegna anche il Governo "a mantenere le disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1961 286". «È un atto di indirizzo politico - ha commentato Lion - affinché il Parlamento solleciti il Governo a difendere la normativa nazionale contro le richieste della Commissione Ue anche di fronte alla Corte di Giustizia delle Comunità europee». «Le norme abrogate dalla Comunitaria 2007 - ha aggiunto - sono norme di trasparenza che tutelano i consumatori e i produttori».
Il ministro Paolo De Castro ha subito dichiarato: "Esprimo piena soddisfazione per l'approvazione alla Commissione agricoltura della Camera delle norme sull'etichettatura d'origine". "Auspicavamo questa prima risposta del Parlamento, sottolinea De Castro, dopo che il disegno di legge Comunitaria 2007 aveva abrogato alcuni articoli della legge d'iniziativa popolare n. 204 del 3 agosto 2004, nonché l'articolo 1 della legge 286/1961". "E' stato un voto unanime e bipartisan, sottolinea De Castro, che risponde ad una richiesta forte dei consumatori e delle organizzazioni agricole. Si tratta di un atto fortemente significativo a difesa delle garanzie di trasparenza e della tutela della qualità dell'agroalimentare italiano. Il nostro impegno, conclude il Ministro, continuerà sui tavoli di Bruxelles, sempre a sostegno di norme che tutelano consumatori e produttori".
Si vogliono guustamente mantenere le norme che riportiamo:
Art. 1-bis.
Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari
1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, e' disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.
Art. 1-ter.
Etichettatura degli oli d'oliva
1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.