SI DISCUTE IN CONSIGLIO A SONDRIO LA POSSIBILE SOPPRESSIONE DEL BIM, UN "DISASTROSO SUICIDIO". SI APPROFONDISCA, CI SI RENDA CONTO E QUINDI SI CAMBI. QUESTO SI'
Il consigliere Massera, già candidato-Sindaco, ci invia la mozione per la soppressione del BIM che il suo Gruppo, Sondrio Liberale, ha presentato e che verrà discussa nel Consiglio Comunale di Sondrio venerdì 25.
In premessa teniamo a precisare di avere a suo tempo espresso e di esprimere tuttora l'apprezzamento per l'impegno e la ricerca, ancora molto prima delle elezioni, di questo Gruppo - come, per obiettivo ragionamento bi-partizan, del Gruppo Sondrio 2020 sull'altro versante -. Questo puntualizzato appare però doveroso sottolineare come il ricorrente tema della soppressione del BIM, ripreso nella mozione presentata dal già candidato-Sindaco abbia sì una sua suggestione in relazione alla situazione dell'Ente, fermo allo Statuto iniziale e ad una prassi consolidata nel rapporto con le Comunità Montane contraria a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, ma trascuri altri aspetti. In questa situazione del BIM infatti per molti la via maestra appare quella di sopprimere l'Ente invece di cambiarlo. Perché cambiarlo, si dirà, quando è possibile passare armi e bagagli alle Province? Basterebbe sfogliare gli archivi per trovare fior di contrarie motivazioni, giuridiche ma anche corposamente sostanziali, per evitare, nel tempo, guai seri. Gli idroelettrici, ovviamente, non stanno con le mani in mano. Appena si offre un appiglio vi si attaccano come il recente caso della richiesta ai Comuni di rimborso dei canoni aggiuntivi versati ai sensi dell'articolo 1, comma 486, della Finanziaria 2006 dagli idroelettrici che si son presi la proroga decennale delle concessioni ma poi hanno impugnato avanti la Consulta la norma relativa al versamento di un canone aggiuntivo ai Comuni interessati…
La soppressione dei BIM sarebbe dunque un disastroso suicidio per il venir meno del rapporto causa-effetto tra il Comune sede di impianti idroelettrici o comunque derivazioni o canali di gronda e il concessionario che utilizza le acque. Questo rapporto, diretto, tra Provincia e suo ambito territoriale con il concessionario non c'é. A questo punto, nel tempo, il rischio diventa reale.
Vogliamo ricordare che abbiamo già passato un momento simile, quando nella legge 925/1980 era stata inserita all'art. 5 la norma relativa alla possibilità di scioglimento anche senza la maggioranza qualificata ma semplicemente "acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le CC.MM.".
Il risultato sarebbe stato in un certo senso trasformare i sovracanoni in cespite ordinario con inevitabile conseguenze negativa per gli altri trasferimenti. La riprova: in quel periodo per il grave problema dei trasporti la proposta che ci era stata fatta, e che avevamo rintuzzato obiettando che per Mantova non era così, era stata: 1/3 Regione, 1/3 Provincia, 1/3 BIM… Allora comunque i Comuni non ne vollero sapere della soppressione. Addirittura si era fatta avanti l'idea che tanto valeva allora sciogliere il BIM e dividersi i sovracanoni, un disperdere le risorse in mille rivoli. Oltre a tutto sarebbe bastata allora o potrebbe bastare adesso, l'opposizione di un solo Comune per far finire il problema alla Corte Costituzionale la cui fondamentale sentenza n. 212 del 1976 dovrebbe invece essere non solo letta e studiata ma anche applicata. Lo fosse non saremmo nella situazione attuale con il BIM che si prende la definizione di "Ente inutile", non essendo maturata la convinzione che bisogna cambiare (eppure vent'anni fa ero su questa strada quando lo presiedevo, con fior di risultati…).
Se ne decida pure la soppressione - contrario magari io solo -, ma prima si approfondisca l'aspetto giuridico pesando parola per parola le sentenze nei giudizi promossi dagli idroelettrici e quelle della Corte Costituzionale, 212 compresa. Se lo si fa con il dovuto approfondimento forse ci si rende conto che la via non è quella di sopprimere ma di cambiare, radicalmente, assetto e funzioni. Per queste è anche facile: basta applicare quanto codificato dalla Corte Costituzionale e cominciato ad applicare nel periodo di mia presidenza, per l'assetto c'è la Finanziaria a dirlo, guarda caso in modo coincidente con quanto da me ripetutamente sostenuto in questi anni.
(La nota è personale, ma è acquisita collegialmente per via delle responsabilità nei confronti della comunità provinciale).
Alberto Frizziero CCCVa
In allegato mozione e estratto della Finanziaria inviate dal cons. Andrea Massera:
LA MOZIONE
Il consiglio Comunale di Sondrio,
premesso
- che la legge 959 del 27 dicembre 1953 istitutiva dei Bacini Imbriferi Montani ha previsto che i comuni compresi nel territorio di tali bacini si costituissero in Consorzi obbligatori (di seguito denominati Consorzi BIM), e che detti Consorzi amministrassero, secondo quanto previsto dalla stessa legge, il fondo comune costituito dai sovraccanoni annui dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d' acqua per produzione di forza motrice presenti all' interno del perimetro del Bacino, impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei Comuni consorziati.
- che con Decreto Prefettizio n. 10221/4 del 14 giugno 1955 in Provincia di Sondrio è stato costituito il Consorzio Obbligatorio del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda coincidente con il territorio della Provincia stessa,
ritenuto
- che per lo svolgimento degli adempimenti in premessa tale consorzio risulta essere ad oggi uno strumento sostanzialmente obsoleto e inutile, causando uno spreco di risorse finanziarie per le spese relative al funzionamento dell'Ente e dei suoi organi,
- che lo Statuto del Consorzio, risalente a più di 50 anni fa e che prevede una complesso intreccio di organi istituzionali, ovvero un' Assemblea formata da 138 rappresentanti dei Comuni, un Consiglio Direttivo, un Comitato Esecutivo e un Presidente, è stato più volte oggetto di critiche e di tentativi di modifica sempre andati a vuoto,
- che la gestione delle risorse derivanti dai sovraccanoni potrebbe essere agevolmente svolta, senza duplicazione di funzioni, dall'Amministrazione Provinciale,
considerato
- che il tema della semplificazione amministrativa è oggi una priorità riconosciuta da più parti,
- che la nostra Provincia si caratterizza per un elevato numero di Enti (Provincia, Comuni, Comunità Montane, B.I.M., Enti Parco…) i quali presentano in diversi casi sovrapposizione di competenze,
- che tale frammentazione rischia di essere controproducente sia sotto il profilo di una efficace ed unitaria individuazione delle priorità per lo sviluppo della nostra provincia sia sotto il profilo delle dinamiche interne agli schieramenti politici
tenuto conto infine
- che la legge Finanziaria 2008 all' articolo 2 comma 36 prevede che le Regioni d' intesa con lo Stato possano procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi B.I.M. facendo comunque salvi le funzioni e i compiti ad essi attribuiti e le relative risorse;
chiede al Sindaco e alla Giunta :
- di attivarsi nei confronti della Regione Lombardia al fine di promuovere la soppressione del Consorzio B.I.M. Adda ai sensi dell' articolo 2 comma 36 della legge Finanziaria 2008;
- di attivarsi nei confronti dei Parlamentari della nostra provincia affinché agevolino l' intesa tra Stato e Regione, volta a trasferire all' Amministrazione Provinciale funzioni e compiti attualmente attribuiti al Consorzio B.I.M.
- di trasmettere la presente mozione ai sindaci dei 78 Comuni della provincia di Sondrio affinchè venga discussa nei rispettivi consigli comunali,
- di trasmettere la presente mozione al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.
Sondrio, 14 luglio 2008
FINANZIARIA 2008, ART. 2, COMMI 35,36 e 37
35. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla riduzione del numero dei
componenti dei consigli di amministrazione
e degli organi esecutivi dei consorzi tra co-
muni compresi nei bacini imbriferi montani,
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei con-
sorzi di bonifica e di miglioramento fondia-
rio di cui al capo I del titolo V del regio de-
creto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni. La riduzione del numero dei
componenti degli organi di cui al presente
comma deve essere conforme a quanto previ-
sto per le societa` partecipate totalmente an-
che in via indiretta da enti locali, ai sensi
dell'articolo 1, comma 729, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal
comma 35 ed entro il medesimo termine, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano d'intesa con lo Stato possono
procedere alla soppressione o al riordino
dei consorzi, di cui al medesimo comma
35, facendo comunque salvi le funzioni e i
compiti attualmente svolti dai medesimi con-
sorzi e le relative risorse, ivi inclusa qual-
siasi forma di contribuzione di carattere sta-
tale o regionale. In caso di soppressione le
regioni adottano disposizioni al fine di ga-
rantire che la difesa del suolo sia attuata in
maniera coordinata fra gli enti che hanno
competenza al riguardo, nel rispetto dei prin-
cı`pi dettati dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e
delle competenze delle province fissate dal-
l'articolo 19 del testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evi-
tando ogni duplicazione di opere e di inter-
venti, disponendo il subentro in tutti i rap-
porti attivi e passivi facenti capo ai consorzi
suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzio-
nali dei medesimi consorzi, agli enti suben-
tranti e` attribuita la potesta`, gia` riconosciuta
agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di
imporre contributi alle proprieta` consorziate
nei limiti dei costi sostenuti per le citate at-
tivita`. Nel rispetto di quanto previsto dal
comma 37, il personale che al momento
della soppressione risulti alle dipendenze
dei consorzi di bonifica passa alle dipen-
denze delle regioni, delle province e dei co-
muni, secondo modalita` determinate dalle re-
gioni, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Anche in
caso di riordino i contributi consortili devono
essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti
per l'attivita` istituzionale.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 36 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. A
tale fine la soppressione di consorzi per i
quali si evidenzino squilibri di bilancio ed
esposizioni debitorie e` subordinata alla pre-
via definizione di un piano finanziario che
individui le necessarie misure compensative.