Sondrio 20.1 ADESSO ARRIVA LA 'PATENTE-BANCOMAT' , IN 15 VERSIONI. TUTTE LE NOVITA'
La direttiva 2006/126/Ce sulle patenti di guida è stata adottata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo nel 2006. Recepita in Italia con il decreto legislativo 59/2011, stabilisce che partire dal 19 gennaio 2013 tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell'Unione europea saranno del tipo carta di credito di plastica, con un formato uniforme europeo e una maggiore protezione della sicurezza.
La nuova patente di guida sostituirà progressivamente i più di 100 differenti modelli, in plastica e cartacei, utilizzati attualmente da oltre 300 milioni di conducenti in tutta l'Ue. La nuova patente è parte integrante di un più ampio pacchetto di misure adottato allo scopo di incrementare la libertà di circolazione, contrastare il fenomeno delle frodi e migliorare la sicurezza stradale nell'Unione europea.
I principali cambiamenti: formato standard
Da ieri, sabato 19 gennaio 2013, tutte le nuove patenti di guida europee saranno rilasciate sulla base di un nuovo formato, una tessera di plastica del tipo carta di credito, con una fotografia e requisiti standard in materia di informazioni, facile da riconoscere e da leggere in tutta l'Unione europea.
Le patenti in circolazione non saranno interessate dalla nuova normativa ma saranno sostituite con una patente di nuovo formato al momento del rinnovo o, comunque, entro il 2033. Agli Stati membri viene lasciata la facoltà di raffigurare simboli nazionali sulla patente.
Sicurezza
La nuova patente di guida comprende elementi di sicurezza per impedire di contraffarla o falsificarla.
La sicurezza è incrementata anche tramite la creazione di un sistema elettronico europeo di scambio di dati per facilitare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni nazionali. Ciò permetterà di semplificare le procedure di gestione delle patenti di guida per le persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro a un altro, oltre a contribuire lotta contro le frodi, ad esempio mediante l'applicazione del nuovo divieto di rilasciare in uno Stato membro la patente di guida a una persona la cui patente sia stata ritirata o sospesa o sia soggetta a limitazioni in un altro Stato membro.
Rinnovo
Le patenti di guida per automobilisti e motociclisti dovranno essere rinnovate ogni 10-15 anni a seconda dello Stato membro ma quelle per conducenti di autocarri e autobus ogni cinque anni e il rinnovo è subordinato al superamento di una visita medica.
Protezione dei conducenti più vulnerabili
Il regime europeo delle patenti di guida rafforza la protezione delle categorie più vulnerabili di utenti della strada. Prevede
- un limite di età più elevato (dagli attuali 21 anni a 24 anni) per l'accesso diretto (mediante prove teoriche e pratiche) alle patenti che consentono di guidare i motocicli più potenti; un aumento del limite di età e l'introduzione di ulteriori sottocategorie per l'accesso progressivo. Il nuovo regime prevede che i conducenti abbiano maturato un'esperienza di almeno quattro anni (anziché due) alla guida di motocicli di potenza inferiore prima di poter acquisire la patente per guidare quelli di potenza superiore;
- i ciclomotori rappresentano ora una nuova categoria di veicoli e le persone che desiderano ottenere la relativa patente di guida sono tenute a sostenere una prova teorica. Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre prove di abilità e comportamento nonché visite mediche. L'Ue ha fissato a 16 anni l'età minima raccomandata per il riconoscimento reciproco delle patenti da parte di tutti gli Stati membri (a livello nazionale gli Stati membri possono abbassare a 14 anni tale limite di età).
Esaminatori
Gli esaminatori di guida dovranno soddisfare determinati requisiti minimi in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica. Tali misure garantiranno il controllo della qualità nel nuovo sistema.
Le novità
Le novità si applicano ai nuovi documenti di guida rilasciati dal 19 gennaio 2013. Nulla cambia, invece, per chi ha una patente conseguita prima di questa data: può continuare regolarmente a guidare i veicoli per i quali era già abilitato.
Le categorie di patente che possono essere conseguite diventano 15: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
Novità assolute sono la AM al posto del CIGC, il cosiddetto "patentino", per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri, la B1 per condurre quadricicli non leggeri, la C1 e la D1 (con le relative estensioni C1E e D1E) che consentono la guida di veicoli pesanti, per il trasporto rispettivamente di cose o persone, più piccoli rispetto a quelli autorizzati con le categorie superiori C, CE, D e DE.
Le 15 patenti
PATENTE AM
È richiesta per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri (cilindrata <= 50 cm o potenza <= 4 kW, velocità <= 45 km/h, massa a vuoto <= 350 kg, escluse batterie). Questa patente si può conseguire in Italia a partire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.
PATENTE A1
È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata <= 125 cm , o potenza <= 11 kW e rapporto potenza/massa <= 0,10 kW/kg, nonché di tricicli di potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni, fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni.
PATENTE A2
È richiesta per la guida di motocicli, di potenza <= 35 kW e rapporto potenza/massa <= 0,20 kW/kg, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di tricicli di potenza <= 15 kW. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE A
È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.
PATENTE B1
È richiesta per la guida dei quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto <= 400 kg o 550 kg se per trasporto cose, escluse batterie, potenza nominale netta <= 15 kW). Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di alcun motociclo,
PATENTE B
È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti <= 9 e massa massima autorizzata <= 3500 kg). Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
Con Ia patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:
• rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg, oppure
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 3500 kg;
• rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3500 kg ma <= 4250 kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.
PATENTE BE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma <= 3500 kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è <= 7000 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C1
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma <= 7500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:
• motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12000 kg;
• motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso <= 12000 kg.
Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.
PATENTE C
È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, iI requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, C.d.S.).
PATENTE CE
È richiesta per !a guida di complessi dì veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, C.d.S.).
PATENTE D1
È richiesta per la guida dì autoveicoli con numero di posti <= 17 e lunghezza <= 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
PATENTE D1E
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice dì categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.
PATENTE D
È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata <= 750 kg. Questa patente sì può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, C.d.S.).
PATENTE DE
È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato non sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115. comma 1, C.d.S.).
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Il nuovo art. 125 C.d.S. reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo sì segnala che, a decorrere dal 19 gennaio 2013:
GRADUALITÀ
• le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di categoria B;
• le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;
EQUIVALENZE
• tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;
• la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;
• la patente di categoria A è valida per la guida dì veicoli di categoria A1 ed A2;
• la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, solo sul territorio nazionale, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;
• la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;
• la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1;
• la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;
• la patente dì categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;
• la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per Ia guida di complessi di veicoli di categoria BE;
• la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.
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Altro
Seguono norme ulteriori per gli esami, norme tecniche ecc.