CCCVa INFORMA: LE NUOVE REGOLE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI 11 7 20 14

Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio scorso ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di acque minerali. Il decreto prevede che l'utilizzazione di una sorgente d'acqua debba essere autorizzata dalla regione nel rispetto di due requisiti: che gli impianti siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e che siano conservate le proprietà originarie.

Presentazione

Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2011 ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, nell'ottica di una tutela più rigorosa sia della concorrenza, che della salute dei consumatori.

Il decreto distingue le acque minerali naturali dalle acque di sorgente.

Acque minerali naturali devono essere considerate le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute .

Si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la conservazione della purezza originaria, per il tenore in minerali, oligoelementi; tali caratteristiche devono essere valutate sul piano geologico , organolettico, fisico-chimico, microbiologico.

I criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali vengono determinati con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, secondo le prescrizioni tecniche indicate nella direttiva 2009/54/CE .

Sono denominate "acqua di sorgente" le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, le cui caratteristiche sono valutate sulla base di criteri geologici, organolettici, fisici, chimici, microbiologici.

La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale o di sorgente deve essere inviata al Ministero della salute e deve essere corredata da idonea documentazione, volta a fornire, tra l'altro, tutte le indicazioni sulle caratteristiche dell'acqua, nonché la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale.

Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. Nel decreto di riconoscimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato alla Commissione europea, sono riportate tutte le proprietà dell'acqua, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette.

L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale o di sorgente è subordinata all'autorizzazione regionale, rilasciata dopo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente.

L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

* la sorgente sia protetta contro ogni pericolo di inquinamento ;

* le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e

batteriologica di tale acqua ;

* le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali

naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

* l'eventuale trattamento dell'acqua corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Il decreto indica anche quali sono le operazioni consentite, in quanto non modificano le caratteristiche dell'acqua minerale naturale: ad esempio, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica; sono vietati i trattamenti di potabilizzazione e l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche.

Fonte: Ministero della salute

Redazione governo.it - Maddalena Baldi

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