TARIFFA RFIUTI SENZA IVA 12.3.30.7

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione, ha stabilito che la TIA costituisce un tributo e pertanto non è soggetta ad Iva

La tariffa rifiuti è un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso.

E' quanto ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 3756 del 9 marzo scorso in aperto contrasto con la tesi del Dipartimento delle politiche fiscali (circolare n. 3 del 2010) che aveva tentato di bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006).

La Tia2 è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva.

Questa tesi però è stata smentita dall'ultima pronuncia della Cassazione.

Secondo la Corte, le conclusioni delle Finanze "sono frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile": non si vede come la successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l'identità della loro natura.

Dopo la sentenza, ora è facile prevedere una riattivazione delle istanze di rimborso dell'Iva pagata dai cittadini, spesso tenute in sospeso, sulla base della circolare n. 3.

Fonte: Eco dalle Città

CCCVA