La nuova legge in materia CCCVa

CCCVa


Decreto di nostro
interesse

Il
 DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.79 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe"
pubblicato sulla GU n. 75 del 30-3-2004 e in vigore già dal 3
marzo, é certamente d'interesse della nostra provincia per il
gran numero di serbatoi esistenti, e tenuto conto che sui 58
totali sono 34 quelli dai 187 milioni sino ai 100.000 mc di
invaso.


Le premesse

Stupisce che si sia ricorsi al Decreto-legge in questa
materia ove dall'oggi al domani non possono cambiare le cose in
maniera rilevante.

Istruttivo pertanto leggere la premessa nella quale si definisce
il campo: "...Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le
quali risulti assente il concessionario di derivazione o il
richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo
la
dismissione definitiva". Poi però si aggiunge: "tenuto conto che le stesse dighe
costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle
da
salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità, nonché la
indifferibilità di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed
idrologiche per consentire il completamento delle attività di
rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe
esistenti sul territorio nazionale, nonché per altri interventi
ed
iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della
collettività, affidati alla Protezione civile"


Gli articoli


- L'art. 1 riguarda l'individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

Il Registro italiano dighe entro trenta giorni individua le
dighe fuori esercizio per le quali non sia stata
rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia
avuto
luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire
una condizione di rischio per le popolazioni a valle. L'elenco é comunicato dal
Registro a regioni  e
alle
autorità di bacino anche in
relazione al rischio idraulico a valle.


- L'art. 2 riguarda gli interventi urgenti per la messa in sicurezza

Viene precisato come intervenire, in particolare con uno o più
Commissari

delegati, di comprovata professionalità cui affidare l'adozione di tutti i
provvedimenti
necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo.

- L'art. 3 riguarda il monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro
italiano
dighe.

Viene prevista la nomina di
un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare
lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando
il

rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere
superamento delle diverse situazioni di rischio.

Viene previsto il potenziamento del Registro italiano dighe per
le attività di cui al presente decreto e
con
riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi
dell'Ente,
attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra
l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica.

- L'art. 4 riguarda la rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe.

Entro trenta giorni il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione
delle

condizioni di sicurezza delle dighe esistenti determina, con apposito elenco, le dighe da
sottoporre
a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata
classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di

sicurezza idraulica. Provvede anche, in pari tempo, alla redazione
di

norme tecniche per la verifica sismica delle dighe. Le verifiche effettuate a cura e carico
del
concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione
o del
soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce
l'opera,
sono trasmesse entro novanta giorni dalla data di adozione
delle

norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per
la

relativa approvazione.

- L'art. 5 riguarda il finanziamento di interventi urgenti

- L'art. 6 riguarda l'entrata in vigore, già avvenuta


Una proposta

In sede di conversione in legge il Comitato Cittadini Consumatori
Valtellina ritiene opportuno che nelle fasi di sorveglianza e
controllo, negli organismi esistenti o previsti, un esperto, di
elevata e comprovata professionalità nominato dalla Provincia
nel cui territorio si trovano le dighe, partecipi alle
discussioni e valutazioni inerenti dighe della provincia stessa.
Comitato Cittadini Consumatori
Valtellina



GdS  30 III 03 -
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