Contributi esterni: argomento proposto da Virgilio Caivano (x) Pieno sostegno alla proposta di legge di modifica della legge 5.1.1994 n.36 in materia di gestione delle acque nei Comuni montani

Contributi esterni: argomento proposto da Virgilio Caivano (x)

Premesso che la legge 5.1.1994 n.36 detta disposizioni
in materia di organizzazione del servizio idrico
integrato all¹interno degli Ambiti Territoriali Ottimali
e le Regioni italiane hanno individuato gli A.T.O. per
la gestione del servizio idrico integrato e che quasi
tutti i piccoli comuni interessati non hanno ancora
provveduto a definire il passaggio del servizio al nuovo
soggetto gestore incontrando difficoltà e dubbi sul
nuovo assetto finanziario dell¹Ente e sul nuovo modello
di gestionale ed organizzativo;il Coordinamento
Nazionale dei Piccoli Comuni Italiani si muove a
sostegno della proposta di legge n.5568 presentata alla
Camera dei deputati il 27.01.2005 dai deputati Parolo,
Guido Rossi, Caparini e Bricolo, che prevede un regime
particolare per la gestione delle acque dei Comuni
montani introducendo la possibilità di rendere
facoltativa l¹adesione alla gestione unica del servizio
idrico integrato da parte dei piccoli comuni inclusi nel
territorio delle comunità montane fino a 1000 abitanti.

L¹applicazione della norma interesserebbe 1477 comuni,
la maggior parte dei quali con popolazione inferiore a
600 abitanti, con una popolazione stimata di circa
800.000. Considerando la bassa densità abitativa di tali
zone, che corrisponde a circa 31 abitanti per chilometro
quadrato, risulta evidente che si tratta di territori
economicamente svantaggiati, per i quali l¹acqua
rappresenta spesso la principale se non l¹unica risorsa
certa. Per tali comuni la possibilità dell¹autogestione
del servizio idrico diventa inevitabile anche se a prima
vista tale possibilità sembrerebbe contraria ai principi
della legge 5 gennaio 1994 n.36, recente ³Disposizioni
in materia di risorse idriche², circa le gestione
integrata del servizio per tutto l¹ambito territoriale.
Infatti, nei comuni montani è la stessa morfologia
territoriale a rendere inefficace una gestione
centralizzata che creerebbe inconvenienti e disservizi
per gli utenti. Spesso si tratta di territori poco
urbanizzati, con caratteristiche particolari, ove la
limitata presenza dell¹uomo, la bassa densità abitativa
e la conseguente necessità di estendere le reti a vaste
aree poco urbanizzate, rendono diseconomica la gestione
del servizio idrico su base centralizzata. Fino ad oggi
i piccoli comuni di montagna hanno gestito in economia
il proprio servizio idrico e gli stessi cittadini o le
Amministrazioni Comunali si sono adoperati per
preservare le condutture idriche dalle intemperie
invernali. L¹adesione obbligatoria al servizio di tipo
integrato e la gestione del servizio da parte di un
unico gestore centrale sta rompendo l¹equilibrio fragile
dell¹economia locale dei piccoli comuni di montagna e
richiede un immediato intervento legislativo. La
proposta di legge n.5568, nel rendere facoltativa
l¹adesione al servizi idrico integrato da parte dei
piccoli comuni di montagna, prevede tuttavia un
coordinamento da parte dell¹autorità d¹ambito, che
esercita funzioni di regolazione generale e di
controllo, sulla base di un contratto di servizio.
Peraltro la possibilità di gestioni plurime del
servizio, previo coordinamento unitario da parte di un
unico soggetto, è già prevista dall¹articolo 9, comma 4,
della legge n.36 del 1994, proprio per venire incontro
ad esigenze territoriali particolari. Inoltre per
incentivare l¹adesione al servizio integrato da parte
dei piccoli comuni di montagna, la proposta di legge n.5568
prevede agevolazioni tariffarie per il servizio idrico
integrato, fatto salvo, ovviamente, il bilancio
paritario di gestione dell¹intero ambito. Una
diversificazione della tariffa idrica è prevista per
tutti i comuni facenti parte delle comunità montane,
ritenendo opportuna un¹articolazione della tariffa per
fasce territoriali, sia sulla base della disponibilità
territoriale della risorsa idrica ­ quale caratteristica
principale dei comuni facenti parte delle comunità
montane ­ sia sulla base della popolazione comunale. Del
resto, la stessa legge n.36 del 1994, art.1,comma1, fa
riferimento al principio di solidarietà per definizione
della gestione del servizio idrico integrato.Per tutte
queste ragioni il Coordinamento auspica un celere esame
della proposta di legge onde consentire una corretta
applicazione dei principi della legge n.36 del 1994
senza stravolgere la già critica economia locale di
centinaia di piccoli comuni di montagna.

Virgilio Caivano

(x)

(x)

Portavoce Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni



GdS 30 IV 2005 - www.gazzettadisondrio.it

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