Contributi esterni: argomento proposto da Franco Abruzzo: Dichiarata illegittima la legge 2 del 2004 della Regione Abruzzo (Corte costituzionale 319/2005). Soltanto lo Stato può disciplinare le figure professionali

Contributi esterni: argomento proposto da Franco Abruzzo:

Roma, 26 luglio 2005. L'individuazione delle figure
professionali è riservata allo Stato. Nuova decisione
inequivocabile della Consulta contro una legge regionale
- in questo caso della Regione Abruzzo - che istituiva
corsi di formazione professionale "per l'esercizio
dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di
massagiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici". La legge 23 gennaio 2004 numero 2 della
regione Abruzzo, negli articoli 1 e 2, non lascia adito
a dubbi sul fatto - come avverte la sentenza - che si
intende disciplinare una figura professionale
sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso. Non
c'è dubbio che si tratti della materia concorrente delle
professioni e, per di più, sanitarie: ebbene - statuisce
la Corte costituzionale - occorre "ribadire che nel
sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte
II della Costituzione nelle materie di competenza
concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel
rispetto dei principi fondamentali determinati dalla
legge dello Stato e che tali principi, move non ne siano
stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla
normativa statale previgente" e dall'ampia legislazione
statale in vigore è chiaro che in materia di professioni
sanitarie l'individuazione di nuove figure è riservata
allo Stato. Per questi motivi la Consulta ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 2 (Istituzione corsi di
formazione professionale per l'esercizio dell'arte
ausiliaria della professione sanitaria di
massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici). (www.cittadinolex.com)

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